Oggi a Genova 

Ordinanza mascherine, ecco dove si devono o non si devono portare

Facoltative sugli aerei, obbligatoria per treni, bus e strutture sanitarie

Il provvedimento, che produce effetti fino al giorno 22 giugno 2022 e fino al 30 settembre prevede l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1)  navi   e   traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto interregionale; 
2)  treni  impiegati  nei  servizi   di   trasporto   ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta Velocita'; 
3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad  offerta indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi  itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
5) mezzi impiegati nei servizi di  trasporto  pubblico  locale  o regionale; 
6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. 

È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017. Detto obbligo, previsto dal comm 2 dell’art. 1 dell’ordinaza, non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

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