Cronaca 

Concordia, la Costa citata in giudizio nel processo civile per i danni all’ambiente e ai marittimi

costa concordia

Disastro della Costa Concordia, insieme al comandante Francesco Schettino, al processo civile sarà citata anche Costa Crociere Spa. Nel naufragio della nave da crociera morirono 32 persone del cui decesso il comandante Schettino è stato giudicato responsabile in prima istanza e condannato a 16 anni e 1 mese di carcere. Due diversi processi civili sono stati riuniti oggi in un unico procedimento. Lo ha deciso il giudice Marco De Vincenzi. Le accuse sono di deturpamento ambientale del paesaggio dell’Isola del Giglio, dove è avvenuta la sciagura e dove il relitto è rimasto a lungo e violazione del decreto 271, sulla tutela della sicurezza e la salute dei marittimi in relazione all’emergenza che si verificò la sera del 13 gennaio 2012. Proprio oggi, alcune delle parti civili costituite (ministero dell’ Ambiente, Legambiente e Associazione nazionale tra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) hanno chiesto che anche Costa Crociere sia chiamata al risarcimento dei danni. Solo Wwf ed Enpa non hanno ritenuto di coinvolgere la compagnia di navigazione. La società armatoriale sarà chiamata udienza il prossimo 24 marzo. Al tribunale di Genova è in corso un’altra causa che riguarda la stessa violazione della legge 271, ma per l’intera crociera. Infine, a Genova e’ in corso un altro processo per la violazione della stessa legge 271 a tutela della sicurezza dei marittimi, ma riguarda l’intera crociera, dalla fase partenza in poi.

Il decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” si occupa di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o unita’ indicate all’articolo 2, in modo da:
a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali;
b) determinare gli obblighi e le responsabilita’ specifiche da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi;
c) fissare, in materia di igiene del lavoro, i criteri relativi alle condizioni di igiene ed abitabilita’ degli alloggi degli equipaggi;
d) definire i criteri relativi al l’organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro a bordo ed all’impiego dei dispositivi di protezione individuale;
e) definire la durata dell’orario di lavoro e del periodo di riposo del personale marittimo;
f) dettare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di rischio;
g) assicurare l’informazione e la formazione degli equipaggi;
h) prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni e attestazioni dell’avvenuta formazione.

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