Regolamento comunale “anti alcol”, no di bar e ristoranti genovesi
Gli abitanti della zona della movida, la “rive gauche” del centro storico, a est di via San Lorenzo, lo chiedono da anni e ora il “Regolamento di Polizia Annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova – Provvedimenti per il contrasto dell’abuso di alcol” è alla bozza definitiva. Davanti alla quale, però, Ascom e Confesercenti dicono “no”. Non perché non ritengono di doversi assoggettare a regole utili alla vivibilità, ma perché credono che le regole “partorite” dopo una lunga gestazione siano poco utili, mal congegnate, in contraddizione con lo stesso regolamento comunale o con sentenze della Cassazione e, comunque, non in grado, senza quei controlli insufficienti, oggi, a far rispettare le regole che già cisono, a fermare il fenomeno dilagante dei mini market. Una delle cose che i pubblici esercizi chiedono è, ad esempio, di inasprire le sanzioni per la vendita di alcol oltre l’orario previsto.
“Abbiamo inviato le nostre osservazioni, considerato che il Comune ha rifiutato il dialogo sul testo – dice Cesare Groppi, segretario Fiepet Confesercenti -. Chiediamo comunque di essere auditi in Consiglio Comunale prima che la sala rossa voti il provvedimento”.
Non meno duro Alessandro Cavo, presidente di Fepag Ascom: “Basta far rispettare le regole che ci sono – dice -. Al di là degli errori concettuali, è un provvedimento davvero concettuoso. È impensabile assoggettare l’intera città a regole assurde, Poi ci sono le contraddizioni: il titolare del pubblico esercizio deve lavare per 10 metri lo spazio antistante. Però il regolamento comunale esistente vieta di bagnare il suolo. Le regole che esistono già vietano di dare da bere agli ubriachi e di orinare in strada. Perché non si interviene per sanzionare questi comportamenti, così come i titolari dei mini market stranieri che nella zona della movida effettuano la mescita?”. Insomma, non si fanno rispettare le leggi già esistenti, si chiedono le associazioni di categoria, come si pensa di far rispettare le nuove regole?.
“Ci sono errori macroscopici – incalza Groppi -. Non viene preso in considerazione il vero problema, che è quello della zona della movida nel centro storico. Tutte le attività vengono coinvolte, compresi i ristoranti di tutta la città. Sulla responsabilità del gestore non si tiene conto di una sentenza della Cassazione: quando il titolare ha apposto cartelli in cui richiama i clienti a comportarsi in modo adeguato e li ha richiamati, nel caso, anche verbalmente, non è più responsabile. Viene stabilito che i pubblici esercizi devono mettere i bagni a disposizione di tutti, ma anche in questo caso esiste una sentenza della Cassazione che stabilisce che le toilette sono solo per i clienti”.
Critiche anche per l’articolo introdotto dagli uffici comunali per vietare la promozione dell’alcol “due per uno”, o a prezzo scontato. “Cosi come è̀ formulato – spiegano i rappresentanti delle associazioni di categoria -, andrebbe a colpire anche attività che propongono iniziative promozionali nei termini di legge. Insomma, un grande ristorante non potrebbe promuovere una serata innaffiata da costoso barolo e un normalissimo supermercato non potrebbe fare il 3×2 sulla birra”. Gli esercenti aggiungono di non ritenere possibile “la differenziazione di orario tra l’attività e il relativo dehor, per motivi funzionali di facile comprensione e che eventualmente espliciteremo meglio, così come riteniamo che non possa essere negato il subentro qualora lo stesso sia regolarmente autorizzato”.
“Riteniamo che le sanzioni vadano riviste alla luce delle nostre osservazioni ed inasprite, qualora si giunga ad un Regolamento condiviso, per quelle violazioni riferite soprattutto alla vendita di alcol oltre gli orari previsti dalla legge che, ad oggi, spesso non viene osservata in considerazione del fatto che la sanzione è minima”.
Ecco il documento inviato dalle associazioni di categoria al Comune.
Art. 1 – Oggetto e finalità
Si devono ritenere coinvolte in questo Regolamento tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande al di là dell’orario di apertura e delle tipologie di attività (ad esempio, anche chi effettua unicamente attività di ristorazione)? Nella bozza di Regolamento non è precisato.
Art. 2 – Definizioni
Al punto a) vengono equiparate ai pubblici esercizi anche le attività esercitate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività. Riteniamo inoltre che la presenza di un operatori fisso, sebbene in possesso dei requisiti professionali, non sia idonea a parificare tale attività con quella di somministrazione.
Art. 3 – Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la salvaguardia della salute e dell’ambiente
Comma 1 – Ciò vale per quanto avviene all’interno del locale, mentre per quanto riguarda ciò che accade all’esterno, la recente Sentenza della suprema Corte di Cassazione Sezione III del 5 marzo 2015 n. 9633 ha, di fatto, sancito che se l’esercente mette in atto tutti i sistemi per scongiurare i disturbi, sullo stesso non può ricadere alcuna responsabilità in merito a quanto accade all’esterno in quanto le persone che schiamazzano sono punibili per legge e ciò non è mai avvenuto. In ultima ipotesi, tali persone potrebbero, addirittura, non essere clienti e/o frequentatori del locale.
Comma 2 – Riteniamo impossibile prevedere personale incaricato ad hoc, a causa degli alti costi che comporta. Comunque, nella stragrande maggioranza dei casi, tale compito viene assolto dal titolare e/o dai soci.
Comma 2 (punto a) – Non sempre è possibile collocare contenitori per la raccolta dei rifiuti davanti alle attività, e neanche nelle vicinanze, a causa dell’ubicazione delle stesse, molte volte adiacenti. Tanto meno possono essere collocati posacenere mobili in quanto verrebbero regolarmente spostati o trafugati. Inoltre, non è possibile fissare tali posacenere al muro per motivi condominiali e di estetica urbana in quanto gli stessi, anche se autorizzati, andrebbero rimossi alla chiusura.
Comma 2 (punto a – sub 2a) – Il T.A.R. Toscana, con Sentenza n. 691 depositata il 17/3/2010, ha stabilito che l’ “uso del bagno all’interno dei pubblici esercizi è un servizio privato fornito ai clienti e non un servizio pubblico a disposizione di tutti i passanti”. Quindi la norma va riscritta tenendo conto di tale Sentenza.
Comma 2 (punto a – sub 3a) – Il Regolamento di Polizia Urbana vieta, per motivi di sicurezza, di bagnare il suolo pubblico ed è, pertanto, impossibile per le attività ottemperare a questa norma. Pertanto richiediamo che tale punto venga stralciato.
Comma 2 (punto b – sub 3b) – Chiediamo vengano sostituite le parole “rendere gli stessi arredi inutilizzabili” con “prevedere, per tali arredi, sistemi che li rendano non fruibili ad eventuali passanti mediante, ad esempio, apposite legature”.
Comma 2 (punto b – sub 4b) – In considerazione del fatto che vi sono esercizi che hanno ottenuto l’Autorizzazione ambientale di impatto acustico a porte e finestre aperte, riteniamo che tale Autorizzazione sia tutt’ora valida nei limiti dell’orario previsto dall’Amministrazione Comunale.
Art. 4 – Indicazioni operative in materia di acustica
Comma 3 – Per quanto concerne le attività di animazione e di spettacolo, si conferma che molti pubblici esercizi sono già autorizzati con porte e finestre aperte. Riteniamo superflua l’esposizione esterna del Nulla Osta Acustico in quanto gli uffici comunali sono a conoscenza delle autorizzazioni rilasciate ed inoltre la documentazione esposta all’esterno potrebbe venire rimossa/trafugata.
Art. 5 – Divieto di pubblicità della promozione del consumo di alcol
Comma 1 – Ferme restando le vigenti disposizioni sul divieto di somministrazione di alcolici a soggetti in evidente stato di alterazione, chiediamo lo stralcio di tale comma in quanto, così formulato, andrebbe a colpire anche attività che propongono iniziative promozionali nei termini di legge.
Art. 6 – Premialità dei comportamenti virtuosi
In generale, riteniamo che le premialità dei comportamenti virtuosi debbano essere meglio specificate e rivolte unicamente ai pubblici esercizi.
Teniamo a precisare che ci sembra restrittiva un’attività premiale in favore di esercenti virtuosi che consenta loro, nel periodo estivo ed in occasione di eventi, la messa a disposizione di spazi pubblici fino alle ore 22. In merito, si propongono le ore 24.
Art. 7 – Limiti alla liberalizzazione
Comma 1 – Qualora emergano criticità in alcuni ambiti territoriali riteniamo ne debba essere data notizia alle Associazioni di categoria dei pubblici esercizi affinchè queste possano informare le attività interessate di quanto è stato riscontrato dalla Polizia Municipale e, di conseguenza, porre in atto gli opportuni correttivi.
Comma 1 (punto c) – Dovrebbe essere meglio specificato cosa si intende per “la valorizzazione economica delle imprese commerciali”.
Comma 2 – Come già ribadito, non riteniamo possibile la differenziazione di orario tra l’attività ed il relativo dehor, per motivi funzionali di facile comprensione e che eventualmente espliciteremo meglio, così come riteniamo che non possa essere negato il subentro qualora lo stesso sia regolarmente autorizzato.
Art. 8 Divieto di vendita e somministrazione di bevande e alimenti e contrasto all’abuso di alcol – Limitazione orari
Comma 1 (punti a – b) – Qualora il Sindaco ravvisasse la necessità, per particolari criticità e problematiche, di limitare l’orario delle attività e/o di ordinare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in determinati orari, oltre a quelli di legge, ciò dovrà avvenire in concertazione con le Associazioni di categoria.
Comma 2 – Non comprendiamo nè il motivo che ha portato a scrivere questa norma, nè la relativa formulazione in quanto, all’interno dei pubblici esercizi, riteniamo si possa somministrare in qualsiasi contenitore.
Mentre, per quanto riguarda le altre attività, riteniamo che, per gli organi di vigilanza, controllare che la vendita di bevande, alcoliche e non, avvenga contestualmente a generi alimentari, sia difficile se non impossibile.
Per quanto concerne le attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, riteniamo poco efficace quanto scritto nell’articolo e proponiamo la cessazione della vendita di bevande alcoliche per le suddette attività per le ore 22.
Art. 10 – Sanzioni
Riteniamo che le Sanzioni vadano riviste alla luce delle nostre osservazioni ed inasprite, qualora si giunga ad un Regolamento condiviso, per quelle violazioni riferite soprattutto alla vendita di alcol oltre gli orari previsti dal D.L. 117/2007 che, ad oggi, spesso non viene osservato in considerazione del fatto che la sanzione è minima.
Comma 5 – Per quanto concerne l’adozione del provvedimento di cui all’art. 31 (e non 32), comma 5 del Regolamento di Polizia Urbana, riteniamo che l’accertamento della violazione e della reiterazione, essendo anche non definitiva, sia particolarmente grave e vada valutato con le Associazioni di categoria.
Mentre non comprendiamo quale sia l’attinenza dell’art. 57 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana rispetto ai concetti espressi.
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