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Comune, vittoria in Tribunale contro Interno e Mef: riconosciuti oltre 9,5 milioni di arretrati sui canoni Ici

Dopo un contenzioso avviato nel 2014, il giudice ha dato ragione a Palazzo Tursi sul contributo statale legato al minor gettito Ici degli immobili “D”. Per il periodo 2019-2022 condannati i due ministeri a versare 9.558.405,08 euro, oltre interessi e spese

Una sentenza destinata ad avere un impatto significativo sui conti pubblici. L’Avvocatura del Comune ha ottenuto in Tribunale il riconoscimento di oltre 9,5 milioni di euro di spettanze arretrate in un contenzioso con il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, aperto nel dicembre 2014 e riferito alle annualità a partire dal 2002. La pronuncia riguarda il periodo 2019-2022 e riconosce la legittimità della richiesta comunale legata a un contributo statale dovuto a compensazione di minori entrate derivanti dall’Ici sugli immobili di categoria D, cioè i fabbricati produttivi e industriali.

Il nodo della vicenda nasce da un cambio di “fiscalità” intervenuto per legge, quando per questi immobili, in particolare quelli privi di rendita, il sistema di calcolo dell’imposta è passato da un criterio contabile a uno catastale. Prima, infatti, i fabbricati industriali-produttivi non inseriti in catasto venivano tassati sulla base di un valore forfettario ricavato dai libri contabili aziendali; con il nuovo meccanismo, il riferimento diventa catastale. Questo passaggio, nella ricostruzione comunale, avrebbe determinato in molti casi una riduzione della base imponibile e, quindi, una contrazione del gettito per le casse comunali.

Per compensare quella perdita di entrate, lo Stato aveva previsto un contributo, riconosciuto con un determinato criterio fino al 23 gennaio 2009. Dal 2009, però, la prassi statale sarebbe cambiata bruscamente: per il conteggio dei presupposti necessari a ottenere il contributo, sarebbe stato imposto di considerare, anno per anno, soltanto il minor gettito della singola annualità, senza cumulare le perdite pregresse. Un criterio che, secondo il Comune, avrebbe penalizzato pesantemente Palazzo Tursi, congelando dal 2010 una parte rilevante delle somme dovute.

In concreto, l’ente sostiene che per effetto di quella modifica il contributo riconosciuto si sia fermato a 3.992.733,51 euro, a fronte di una spettanza “corretta” pari a 6.382.334,78 euro. Nel 2011, con la cosiddetta “fiscalizzazione” dei trasferimenti statali, l’importo riconosciuto sarebbe poi rimasto cristallizzato nel valore più basso, rendendo strutturale la differenza contestata dal Comune.

Da qui la scelta di rivolgersi al Tribunale. Con la pronuncia comunicata venerdì scorso, il giudice ha riconosciuto che, dopo un nuovo superamento delle soglie nell’anno 2006, le spettanze non compensate in favore del Comune ammontano a ulteriori 2.389.601,27 euro annui, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione proprio in relazione alla posizione dell’amministrazione comunale. Per i quattro anni dal 2019 al 2022, la condanna nei confronti dei due ministeri è quindi pari a 9.558.405,08 euro, oltre interessi legali e spese di lite.

Il contenzioso, peraltro, non è chiuso su tutto l’arco temporale: restano pendenti in Corte d’Appello, dopo un rinvio della Cassazione, due giudizi analoghi relativi alle annualità precedenti, con decorrenza dal 2002. Sul tavolo, dunque, resta ancora una partita più ampia, ma la sentenza appena ottenuta rappresenta un punto fermo importante per Palazzo Tursi, sia sul piano economico sia su quello del principio: la legittimità della richiesta comunale e l’obbligo dello Stato di compensare il minor gettito generato dal cambio di base imponibile per i fabbricati della categoria D.


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