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Incostituzionale il requisito di residenza quinquennale richiesto dalla legge regionale per le case popolari

La decisione della Corte Costituzionale mette la parola “fine” a una vicenda cominciata con il ricorso al Tribunale di Genova da parte di un cittadino della Mauritania che qualche tempo fa si era rivolto ai legali dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione Alberto Guariso ed Elena Fiorini. Il Tribunale, ritenendo che la norma contrastasse con il principio di uguaglianza sostanziale e contraddicesse la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica che deve fare riferimento al bisogno delle persone e non alla durata della residenza. Ora la Corte Costituzionale ribadisce (come per la legge della Lombardia) che è irragionevole il requisito di residenza quinquennale della legge regionale Liguria per l’accesso alle case ERP (Edilizia residenziale pubblica)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2023, ha dichiarato illegittimo l’art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria 29 giugno 2004, n. 10, recante la previsione del requisito di 5 anni di residenza in Regione per accedere agli alloggi ERP. La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza del 3 giugno 2022 La vicenda ha origine da un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico che aveva presentato domanda per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a seguito del bando approvato dal Comune di Genova per il 2020, in attuazione dell’art. 4 della legge reg. Liguria n. 10 del 2004. Come la legge, anche il bando prevedeva, fra i requisiti per partecipare all’assegnazione, la residenza o attività lavorativa da almeno cinque anni nel bacino di utenza in cui rientra il Comune di Genova.

Tutto era cominciato dalla richiesta di un rifugiato politico della Mauritania (assistito dagli avvocati Elena Fiorini e Alberto Guariso di ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), regolarmente residente in Liguria da 3 anni, ospitato presso un progetto di accoglienza gestito da ARCI Genova, che aveva chiesto di accedere alle graduatorie per gli alloggi popolari, ma ne era stato escluso per mancanza del requisito di 5 anni di residenza, previsto dalla legge regionale. Una condizione che manca non solo agli stranieri, ma spesso anche a molti italiani in cattive condizioni economiche e che hanno perso la regolare residenza a causa di uno sfratto. Identica questione era già stata esaminata dalla Corte Costituzionale nel 2020 con riferimento alla analoga legge regionale Lombarda e la Corte già in quella occasione (sentenza 44/2020) aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma. Proprio richiamando questa decisione ASGI aveva sollecitato la Giunta e il Presidente del Consiglio Regionale ad attivarsi per un adeguamento legislativo a detta pronuncia, rimuovendo così dall’ordinamento della Regione la norma identica a quella dichiarata incostituzionale.

Nel giugno 2022 il Tribunale di Genova a cui Guarino e Fiorini si erano rivolti, avevano rinviato la legge della Regione Liguria sulle case popolari. Secondo il Tribunale di Genova (giudice Francesca Lippi) la previsione del requisito di 5 anni di residenza in regione per accedere alle case popolari contrasta con il principio di uguaglianza sostanziale e contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica che deve fare riferimento al bisogno delle persone e non alla durata della residenza. 
Così l’avvocato Guarino ha continuato a seguire il caso presso la Consulta.

La norma in esame risulta – secondo la Corte Costituzionale – del tutto simile a una disposizione legislativa della Regione Lombardia, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla stessa Corte con la sentenza n. 44 del 2020.

«La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 44/2020 aveva impresso una vera e propria svolta, con l’affermazione di due principi: il primo è che alla pregressa residenza, di per sé considerata, non può attribuirsi alcun valore prognostico circa la futura permanenza del beneficiario sul territorio regionale e dunque è irragionevole affidarsi a tale requisito per evitare un avvicendamento troppo rapido nell’assegnazione degli alloggi, essendo evidente che la “stabilità futura” del richiedente dipende semmai proprio dal fatto di ottenere una casa e non certo dalla pregressa permanenza; il secondo è che, in ogni caso, un requisito di “radicamento territoriale”, quand’anche fosse legittimo, non potrebbe mai prevalere sulla considerazione del bisogno, che è l’unico criterio che deve presiedere alle politiche sociali; con la conseguenza che qualsiasi “barriera all’accesso” basata su un requisito estraneo al bisogno, deve ritenersi illegittima» spiegano all’Asgi.

Scrive la Corte nella sentenza 44: «Il requisito della residenza protratta si risolve in una soglia rigida che porta a negare l’accesso all’ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli)», ciò che «è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale».

La Corte, oltre a richiamare la sentenza 44/2020 ha anche citato diverse altre pronunce: tra queste rileva la sentenza n. 199 del 2022 (in materia di incentivi occupazionali) con cui la Consulta ha ribadito che, «se la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d’identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non è invece possibile che l’accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza»

«Appare chiaro a questo punto come non sia più in alcun modo possibile premiare la mera durata della residenza nella Regione a discapito della considerazione del bisogno – proseguono all’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione -. Interessante notare che La Consulta ha ritenuto che la vicenda ligure non si discosti dalla vicenda lombarda anche da un altro punto di vista: secondo la Regione Liguria “la sentenza n. 44 del 2020 avrebbe accertato i vizi di irragionevolezza e di discriminazione, sia degli italiani che degli stranieri, privi del requisito; vizi che si differenzierebbero, dunque, dalla censura di discriminazione indiretta degli stranieri avanzata invece dal Tribunale di Genova. Ma non vi è differenza secondo il Giudice delle leggi: “gli argomenti relativi all’eguaglianza e quelli relativi alla ragionevolezza si sovrappongono e si intrecciano, costituendo la ragionevolezza, oltre che canone autonomo di legittimità della legge, anche – e prima ancora – criterio applicativo del principio di eguaglianza».

«Ancora diverse Regioni (tra cui il Piemonte e l’Umbria) prevedono -per legge- il requisito della residenza quinquennale. È davvero assurdo, oltreché irrispettoso nei confronti del più autorevole organo giudiziario del nostro Paese, che tali Regioni perseverino nella loro condotta discriminatoria e “persecutoria” nei confronti dei cittadini stranieri. Asgi auspica dunque che questa ennesima pronuncia possa fungere da monito alle Regioni italiane che ancora si ostinano a promuovere politiche di esclusione» concludono all’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione.

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