Superbonus 110%, Confedilizia: “Attivati i codici tributo istituiti col decreto Rilancio”
Superbonus, ecobonus, sismabonus, colonnine di ricarica, recupero del patrimonio edilizio: ecco le voci previste
“Superbonus 110%”, Ape Confedilizia fa sapere che sono stati attivati i codici tributo istituiti a seguito dell’approvazione del Decreto Rilancio. «Genova è una città più reattive rispetto ai provvedimenti previsti dal Decreto – spiega Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova – adesso si fa un passo avanti fondamentale, con la pubblicazione dei codici tributo, che permettono l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34». La norma prevede che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari>.
Le suddette opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di: recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica (ecobonus e superbonus), adozione di misure antisismiche(sismabonus), recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), installazione di impianti fotovoltaici , installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per la compensazione dei crediti d’imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
“6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.
<In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati> spiegano all’associazione che offre il servizio di consulenza presso i propri uffici.
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