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Giornate arancioni: divieti per tutti, ma non per i cacciatori

Un’ordinanza del presidente della Regione Giovanni Toti permetterà loro di sparare al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, ma non dove si trova la seconda casa

<Oggi il presidente della Regione Liguria ha firmato l’ordinanza con la quale si introduce la possibilità di esercitare tutte le forme di attività venatoria in tutto l’Ambito territoriale o Comprensorio alpino di iscrizione durante le giornate inserite dall’ultimo Dpcm in area di criticità arancione, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione> spiegano Alessio Piana e Sandro Garibaldi, consiglieri leghisti.

Il concetto di “abitazione” è un po’ fluido. Ai fini dell’applicazione del dpcm, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.

<L’ordinanza regionale – continuano i consiglieri – entra in vigore domani e ha efficacia fino alle ore 24 del 15 gennaio 2021. Ai cacciatori liguri sono quindi consentiti gli spostamenti al di fuori dei Comuni di residenza, domicilio o abitazione, per l’esercizio dell’attività venatoria e per tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come ad esempio l’addestramento e allenamento dei cani. L’attività venatoria e di controllo della fauna selvatica sono limitate ai soli residenti o domiciliati o dimoranti in Liguria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. In tal senso, l’esistenza di domicilio o dimora in Liguria dovranno essere comprovati mediante autocertificazione. Gli spostamenti e l’esercizio dell’attività venatoria e di controllo dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale>

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