Sindacale 

Il Siap insiste con le accuse di comportamento antisindacale, il Tribunale rigetta e gli addebita le spese

Confermata la decisione di primo grado che dà ragione al Ministero e al dirigente Fabio Manzo: non attuò il trasferimento punitivo di una sindacalista, si trattò soltanto di un trasloco di stanza nello stesso ufficio. Ora il sindacato si trova a pagare 6 mila euro di spese che si aggiungono ai precedenti 3 mila

Il Siap, Sindacato Appartenenti Polizia, perde il ricorso al Tribunale del lavoro contro una sentenza già favorevole al ministero dell’Interno. Il sindacato aveva presentato opposizione contro il decreto di reiezione di un precedente ricorso a sua volta respinto nel novembre 2018 che chiedeva di dichiarare l’antisindacalità dei comportamenti del Ministero, in particolare quelli di Fabio Manzo, allora dirigente del Reparto Prevenzione Crimine, nei confronti di una sovrintendente di polizia di stato componente della direttivo del sindacato stesso. Il Siap aveva ritenuto un cambiamento di stanza un trasferimento punitivo. Ma per il Tribunale del lavoro non c’è stato alcun trasferimento di ufficio o cambiamento di lavoro. Già il primo giudizio aveva stabilito che la dirigente sindacale non avesse subito un trasferimento, ma solo un mutamento della propria postazione lavorativa, essendo stata semplicemente spostata in una stanza attigua a quella che occupava in precedenza, <circostanza del tutto pacifica – scrive il tribunale. Così come è pacifico che non via sia stato alcun mutamento di mansioni. Tale comportamento, per poter assumere rilevanza nel procedimento, dovrebbe coinvolgere la posizione del sindacato, dovrebbe integrare cioè gli estremi di un attacco alla libertà sindacale>.
Secondo la sentenza <La circostanza è documentalmente smentita perché risulta che la variazione della postazione era già stata in precedenza prospettata alla lavoratrice ma non attuata a causa delle sue rimostranze>. La donna era stata spostata soltanto in un’altra stanza, ma era rimasta assegnata alla stessa unità. Per questo il tribunale ha ritenuto per la seconda volta che non ci sia stata condotta antisindacale <per difetto del requisito dell’idoneità a ledere oggettivamente l’interesse collettivo facendo capo all’organizzazione sindacale> perché <il trasferimento, infatti, non ha comportato l’allontanamento della sindacalista dei colleghi di lavoro e dalla sua specifica base di rappresentanza né ha comportato alcuna ricaduta sulla struttura organizzativa che il sindacato si è dato, né sono stati evidenziati profili ulteriori tale da ritenere che il trasferimento possa avere altrimenti inciso sulla libertà di svolgimento dell’attività sindacale. Il giudice Simona Magnanensi ha quindi deciso di respingere il ricorso contro la decisione precedente del Tribunale e a condannato il sindacato alla rifusione delle spese di lite Consistenti in 6000 € (che si aggiungono ai 3000 € della prima sentenza) oltre alle spese generali ed accessori di legge.

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