Movida, ancora multe a chi vende alcol ai minorenni

Locali, mini market, artigiani alimentari della movida pizzicati a vendere alcol ai minorenni. Sono stati ancora una volta i carabinieri a sanzionare pubblici esercizi e negozi aperti di notte e che non rispettano le regole sulla somministrazione di bevande alcoliche. Questa volta, i controlli dell’Arma si sono concentrati nella zona di San Donato, una di quelle più “calde” sotto questo profilo. Tra i diversi titolari sanzionati, anche due denunciati perché hanno venduto superalcolici (intere bottiglie) a due ragazze di 16 anni.Questi esercenti rischiano di vedersi sospesa la licenza che, in caso di recidiva, potrò essere ritirata.
Una quindicina di giorni fa, altri sei titolari di locali della movida del centro storico sono stati sanzionati per aver servito da bere alcol a minori di 18 anni e uno di loro è anche stato denunciato per aver versato un “chupito” a un ragazzo che ne aveva meno di 16 (per l’esattezza 15). Anche in quel caso l’operazione era stata condotta dai carabinieri,
Gli stessi titolari dei locali che aderiscono alla Fepag Ascom avevano chiesto maggiori controlli, in particolare sui bar e, ancor più, sui mini market gestiti da stranieri, accusati di “spacciare alcol” ad ogni ora e a chinunque, minori e ubriachi compresi. Recentemente, la situazione è ulteriormente peggiorata e anche i gestori dei bar avevano chiesto controlli che andassero a scongiurare una primavera calda nella zona che dalle Erbe arrriva a San Donato e da lì a salita Polliuoli. Nel mirino dei colleghi particolare i locali e i market che vendono chupito a poco prezzo commercializzando, spesso, prodotti di pessima qualità.

Ecco cosa prevede la legge.

ARTICOLO 689 del Codice penale
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o ad infermi di mente.
L’esercente un’osteria o altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche, a un minore di anni sedici, o a
persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità è punito con la pena pecuniaria dell’ammenda da € 516 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ai
sensi dell’art. 52 II co.lett.b) del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna comporta la sospensione dell’esercizio.

ARTICOLO 691 del Codice penale
Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta
ubriachezza. Chiunque somministra bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con la pena pecuniaria dell’ammenda da €
516 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ai sensi dell’art. 52 II co. lett.b) del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Qualora il colpevole sia un esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna comporta la sospensione dell’esercizio.

 

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