Ponte Morandi, il Tribunale chiarisce la sentenza: «Processo di straordinaria complessità, responsabilità diverse per ruoli e competenze»

Il comunicato della Presidenza del Tribunale di Genova ricostruisce il significato del verdetto di primo grado: al centro il sistema di difetti nello strallo della pila 9, la prevedibilità del crollo e le omissioni attribuite a concessionaria, controllori, progettisti e vigilanza pubblica

La sentenza sul crollo del ponte Morandi non può essere ridotta alla sola sequenza delle condanne e delle assoluzioni. A sottolinearlo è la Presidenza del Tribunale di Genova, intervenuta con un comunicato ufficiale dopo la lettura del dispositivo pronunciato il 16 luglio.

Il documento chiarisce anzitutto che la complessità del processo non permette, prima del deposito delle motivazioni, una spiegazione completa delle ragioni che hanno condotto il collegio alle singole decisioni. Le motivazioni sono attese entro novanta giorni, termine che potrà essere prorogato per legge di ulteriori novanta giorni.


I numeri restituiscono la dimensione eccezionale del procedimento: 59 persone imputate, comprese due decedute nel corso del processo e una la cui posizione era stata separata, 67 difensori, 213 parti civili inizialmente ammesse e 112 capi d’imputazione contenuti in un decreto che disponeva il giudizio lungo 1.479 pagine.
Il dibattimento si è sviluppato attraverso 284 udienze, 24.247 pagine di trascrizioni e 10.431 pagine di verbali riassuntivi. Sono stati ascoltati 282 testimoni e consulenti tecnici e quattro periti. Dodici imputati si sono sottoposti all’esame e altri ventuno hanno reso dichiarazioni spontanee accompagnate da memorie di centinaia di pagine. Il pubblico ministero ha depositato circa settemila pagine di memorie, mentre le difese ne hanno prodotte complessivamente oltre dodicimila.
La documentazione acquisita comprendeva 332 faldoni, ai quali si sono aggiunti 352 supporti informatici per un totale di circa dodici terabyte di dati. Numeri che spiegano perché il Tribunale abbia definito il processo di “straordinaria complessità” e abbia rinviato alle motivazioni ogni ricostruzione dettagliata del percorso seguito per arrivare al verdetto.
Il collegio ha pronunciato condanne per alcuni dei reati più gravi contestati. Tra quelli non prescritti figurano il crollo colposo, l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale per i fatti precedenti al 25 marzo 2016 e l’omicidio stradale per le condotte successive a quella data.
Il comunicato individua due grandi questioni tecnico-giuridiche attorno alle quali si è sviluppato il processo. La prima riguarda un sistema di difetti localizzato nella parte sommitale dello strallo della pila 9, sul lato Genova mare, indicato come elemento alla base del meccanismo che portò al crollo del viadotto il 14 agosto 2018.
La seconda riguarda la prevedibilità e l’evitabilità della tragedia, anche considerando il supplemento di perizia disposto durante il processo. È su questi due terreni, quello delle condizioni concrete della struttura e quello delle possibilità di intervenire prima del cedimento, che si sono confrontate le ricostruzioni dell’accusa, delle difese e dei consulenti.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di alcuni imputati appartenenti alla complessa organizzazione del concessionario autostradale e della società incaricata della sorveglianza. Secondo il comunicato, il processo ha affrontato la violazione delle regole cautelari relative alla doverosa vigilanza sulla parte sommitale delle pile strallate del viadotto Polcevera, compresa la pila 9 poi crollata.
Tra le norme richiamate figura anche la circolare del Ministero dei Lavori pubblici del 1967, che disciplinava la sorveglianza delle opere e delle strutture autostradali. Le responsabilità attribuite alle figure apicali sono state ricondotte ai rispettivi ruoli direttivi, mentre quelle delle altre figure sono state valutate in rapporto alle specifiche competenze organizzative nel monitoraggio dell’opera.
Il collegio ha inoltre condannato alcuni imputati appartenenti alla struttura pubblica di vigilanza, allora collocata nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questo caso, il processo ha esaminato il rispetto delle regole cautelari che imponevano alla vigilanza pubblica di controllare l’attività svolta dal concessionario e dagli organismi incaricati della sorveglianza.
Un altro capitolo ha riguardato le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di rinforzo delle pile 9 e 10, avviate a partire dal 2015 ma mai arrivate alla concreta realizzazione. Il Tribunale ha riconosciuto responsabilità anche tra i soggetti della stazione appaltante e tra gli incaricati della progettazione coinvolti nel procedimento.
Secondo quanto riepilogato nel comunicato, furono avviate iniziative relative al rinforzo delle pile, compresa quella poi collassata, ma nessuna arrivò alla fase esecutiva. Il processo ha quindi affrontato anche le regole applicabili alla progettazione, comprese quelle contenute nel Codice dei contratti pubblici del 2016, nel regolamento attuativo allora ancora in vigore e nelle Norme tecniche per le costruzioni del 2008.
Condanne sono state pronunciate anche per alcuni componenti del Comitato tecnico amministrativo chiamato a esprimersi durante la fase di approvazione pubblica del progetto esecutivo di rinforzo. Anche in questo caso, il Tribunale ha valutato il rispetto delle regole cautelari connesse all’approvazione progettuale.
Il Tribunale ha invece escluso per tutte le posizioni la “colpa con previsione”. Ciò significa che, secondo il verdetto di primo grado, non è stato riconosciuto che gli imputati avessero concretamente previsto il crollo, confidando tuttavia che non si verificasse. Le responsabilità affermate sono state dunque ricondotte alla colpa senza previsione dell’evento.
È stata esclusa anche l’aggravante lavoristica. Per i reati prescritti, il termine è stato rideterminato secondo quanto previsto dall’articolo 157 del Codice penale.
Il comunicato chiarisce inoltre il criterio utilizzato per distinguere le assoluzioni. Nei casi in cui mancava in capo al singolo imputato una specifica area di rischio da governare, la formula adottata è stata “per non avere commesso il fatto”. Quando invece l’assoluzione è derivata dalla mancanza di altri elementi necessari a configurare il rimprovero colposo, la formula è stata “perché il fatto non costituisce reato”.
Per le numerose contestazioni di falso e di rifiuto di atti d’ufficio formulate dalla Procura, il collegio ha pronunciato assoluzioni attraverso formule differenti, valutando separatamente ciascun capo d’imputazione e ciascuna posizione processuale.
La Presidenza del Tribunale richiama infine un principio essenziale: tutte le condanne pronunciate sono ancora non definitive. Fino all’accertamento conclusivo della responsabilità resta valida per ogni imputato la presunzione di innocenza.
Il dispositivo rappresenta quindi soltanto il primo passaggio della risposta giudiziaria. Le motivazioni dovranno spiegare perché il Tribunale abbia riconosciuto alcune responsabilità e ne abbia escluse altre, come abbia valutato le consulenze tecniche e in quale modo abbia ricostruito la catena di decisioni e omissioni che precedette il crollo.
Dietro la mole dei documenti, delle norme e delle perizie rimane il fatto che ha dato origine a tutto: la caduta della pila 9, le automobili precipitate nel vuoto e le 43 persone che non tornarono a casa. Il processo ha cercato di tradurre quella tragedia nel linguaggio delle responsabilità individuali. Le motivazioni diranno con quali argomenti e attraverso quale percorso giuridico.
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