Oggi a Genova 

Ordinanza anti alcol, tanto rumore per nulla. La regola è dal 2016 in un regolamento comunale

Il nuovo provvedimento che ha scatenato polemiche a destra e a sinistra allunga solo l’orario. Il regolamento, votato dal consiglio comunale ai tempi della giunta Doria, “copre” dalle 22:00 alle 6:00 ed è valido su tutto il territorio, l’ordinanza di Bucci va dalle 12:00 alle 8: del mattino successivo in alcune zone e dalle 16:00 alle 8:00 su tutto il territorio. Tecnicamente, è punibile anche la massaia che si porta a casa la spesa con bottiglie di vino e lattine di birra e persino il brick di vino da cucina per sfumare l’arrosto. Ma l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino dice di no, perché sull’ordinanza viene specificato che si sanzionano i contenitori privi di chiusura originaria

«Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo sono vietati la detenzione e il consumo su aree pubbliche, escluse le aree date in concessione a pubblici esercizi, di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di metallo». Non non è il testo dell’ordinanza Bucci, ma il testo di un’ordinanza vietata in consiglio comunale nel 2016, su proposta dell’assessore alla Legalità Elena Fiorini, ai tempi della giunta Doria. La decisione di limitare il consumi ai dehors discende dal fatto che il titolare ha responsabilità penale se serve alcol ad ubriachi o comunque persone con ridotta consapevolezza (minori, disabili psichici, persone in stato di dipendenza da stupefacenti) e non è quindi una norma economicamente discriminatoria come la stanno incastrando alcuni oppositori, le associazioni e i cittadini che ieri si sono riuniti alle 18:00 in manifestazione in piazza De Ferrari. Il semplice negoziante, invece, non ha responsabilità se vende una lattina di birra a un ubriaco.

La regola aveva senso nella fascia oraria indicata, cioè dalle 22. Ma se introdotta dalle 16:00 o, addirittura, dalle 12:00 diventa un problema perché, tecnicamente, per come è scritta, chiunque può essere sanzionato se porta con sé una bottiglia, una lattina o un brick da bere a casa la sera, da portare a casa di amici o da usare per annaffiarci l’arrosto. Insomma, in linea teorica, se una pattuglia si piazzasse davanti a un qualsiasi supermercato alle 12:01 sanzionerebbe quasi tutti i clienti che escono con le borse della spesa, pure gli astemi che usano il vino per sfumare i piatti in cucina. Tutto è affidato alla discrezionalità dei controlli e non è giusto che la politica scarichi la responsabilità sui controllori: Polizia locale e forze dell’Ordine (quando queste decidono di applicare ordinanze e regolamenti locali).

C’è di più: si introduce la sanzione per il venditore, che, però, ha orari diversi di quella dedicata al consumatore e, cioè, va dalle 21:00 alle ore 06:00. Cioè: dalle 12:00 (o 16:00, a seconda delle zone) alle 21:00 e dalle 6:00 alle 8:00 il commerciante (o il supermercato) può vendere, ma appena il cliente mette piede fuori dal negozio può essere sanzionato. Perché introdurre una regola a 2 velocità?

Il regolamento comunale del 2016 prevede un ampliamento del divieto di somministrazione rispetto a quanto stabilito dalla legge nazionale, il Codice della strada: «In relazione ai limiti imposti dalla normativa nazionale, ovvero il divieto di vendita di bevande alcoliche dalla mezzanotte alle ore 6:00 e il divieto di somministrazione delle stesse dalle ore 3:00 alle ore 6:00 – si legge nel testo -, gli esercizi che continuano le attività di vendita dopo la mezzanotte sono tenuti a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili, o anche, nel caso di medie e grandi strutture di vendita, con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici». Sono ovviamente previste sanzioni per chi non ottempera. Anche in questo caso si tratta semplicemente di un ampliamento dell’orario attuato dall’ordinanza.

Vero è che esistono problematiche tali da intervenire con ordinanza. Riguardano luoghi specifici (ad esempio piazza Raggi dove la Polizia locale con la nuova ordinanza sta intervenendo e ottenendo un risultato) od orari specifici: il sabato e la domenica mattina nelle zone in cui ci sono discoteche gli ubriachi vanno a zonzo anche dalle 6:00 alle 8:00 e non di rado si sono verificati problemi e persino risse. Si poteva, allora, intervenire solo in quei casi, chirurgicamente, con ordinanze contingibili e urgenti specifiche.

Va aggiunto il fatto che il regolamento approvato in Consiglio comunale, trasporsi i tempi per il ricorso, è inattaccabile (non si può più fare ricorso) mentre i tempi del ricorso per l’ordinanza si sovrappongono a quelli della sua vigenza ed ogni sanzione è a rischio Tar.

Detto questo, va detto anche che le ordinanze comunali sono una giungla: oltre 200, alcune ancora firmate dal podestà (cioè risalgono, quindi, al Ventennio), alcune che richiamano a leggi nazionali non più in vigore (un caso per tutti: nel regolamento annonario è prevista una sanzione per la vendita sottocosto che non è più vietata da tempo e, anzi, è una pratica commerciale diffusa soprattutto nella grande distribuzione, che addirittura, quando la applica, la pubblicizza). Tra i vari regolamenti ci sono contraddizioni, ad esempio sanzioni diverse per lo stesso comportamento scorretto, questo perché sono state preparate da diverse direzioni del Comune. Sta a chi verifica scegliere quale regola applicare. Nelle ordinanze che in qualche modo vengono reiterate da tempo anche se dovrebbero essere “contingibili e urgenti” (cioè emanate per fare fronte a uno specifico problema con carattere di urgenza) ci sono sanzioni illegittime perché superano i 500 euro stabiliti dalla legge nazionale. Lo stesso fatto di reiterarle le mette a forte rischio ricorso: il legislatore prevede che se il problema diventa non più un’emergenza bruciante, ma una questione strutturale, bisogna emanare regolamenti votati dal Consiglio comunale. L’ordinanza movida impugnata e vinta da tanti operatori sanzionati no reggeva perché era a firma del dirigente. Altra cosa sarebbe stata se l’avesse firmata il Sindaco, ma per un tempo limitato. La questione è che i partiti che sostengono la maggioranza devono smetterla di pretendere che siano un dirigente o il sindaco a farsi carico del rischio delle misure e si devono prendere la responsabilità di votare in Consiglio un regolamento che sostenga i provvedimenti sanzionatori. Altrimenti prima o poi, per quanto riguarda la movida (non solo in centro storico), i cittadini delle zone a forte disturbo faranno causa al Comune come è successo in altre città, dove la popolazione ha vinto sulle amministrazioni comunali che si sono trovate a pagare (con i soldi di tutti i cittadini) il ristoro dei danni.

È venuto il momento di mettere un limite all’ammoina fatta per captare voti: è venuta l’ora che i partiti si prendano la responsabilità di misure magari anche impopolari, ma necessarie. Magari ragionate, evitando che la massaia possa essere sanzionata quando torna a casa con le borse della spesa per un brick di Tavernello che ha comprato per annaffiare l’arrosto.

Ecco il regolamento del 2016 (trovate la regola nell’articolo 4) e, sotto, la recente ordinanza

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