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Il Tar conferma la sospensione di 60 giorni al tassista che ha prelevato 143 euro in più dalla carta della cliente

La sospensione della licenza di autovettura da piazza era stata adottata in data l’11 giugno dalla commissione taxi, presieduta dal comandante della Polizia locale Gianluca Giurato. A favore di un provvedimento rigoroso avevano votato anche molti dei rappresentanti degli stessi tassisti

Il tassista aveva prelevato dalla tessera a scalare (quelle concesse dalla Regione ad anziani, disabili e donne incinte) di un’utente 150 euro invece di 7, la tariffa da tassametro. La donna se ne era accorta poco dopo attraverso la app ed era tornata indietro a farsi ridare i soldi, cosa che lui aveva fatto solo dopo molte insistenze. Quindi la cliente lo aveva denunciato.

Oltre al procedimento penale era andato avanti anche quello amministrativo che ha portato alla sospensione di 60 giorni, molto alta, ma commisurata alla gravità dei fatti, che l’uomo non ha smentito.

In sostanza, il tassista non ha negato di aver incassato la somma di 150 euro invece che quella di 7 euro, ma addebita l’accaduto a un malfunzionamento del POS e sostiene di aver comunque agito in totale buona fede, anzi di aver cercato di rimediare, contattando la centrale taxi per rintracciare la cliente e, una volta incontrata, restituendole la somma in eccesso.

Il Tar ha ritenuto l’argomentazione infondata.

Scrive il Tribunale amministrativo nella sentenza: «Occorre ricordare che, per applicare una sanzione amministrativa, come quella inflitta dal Comune di Genova, è necessario e al tempo stesso sufficiente che l’agente abbia avuto coscienza e volontà di tenere la condotta vietata, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, in quanto l’ordinamento pone una presunzione di colpa in ordine all’inosservanza a carico di colui che l’abbia commessa, riservando poi a questi l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa; l’esimente della buona fede, inoltre, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, così che nessun rimprovero possa essergli mosso. Nella specie, non c’è prova degli elementi da cui si dovrebbe evincere la buona fede del ricorrente: al di là delle contraddizioni tra le varie versioni da questo narrate (nella memoria prodotta all’Amministrazione, doc. 3 della parte attrice, si addebita il fatto a un «errore commesso nella digitazione dell’importo», mentre nell’atto introduttivo si allega invece un malfunzionamento del POS), non sono dimostrati né il cattivo funzionamento del dispositivo usato per il pagamento, né che il ricorrente si sia attivato per rintracciare la cliente e restituirle l’eccedenza; anzi, proprio la cliente ha dichiarato di essere stata lei a ritrovare il taxista e che questi, inizialmente restio a restituire la maggior somma, si sia deciso a provvedervi solo a fronte della minaccia di chiamare la pattuglia operativa (si v. la segnalazione inviata via mail, doc. 2 del Comune, che risulta attendibile, non avendo la donna ragione alcuna per riferire fatti sfavorevoli al ricorrente)».

Il motivo, per il Tar è infondato anche nella parte in cui sostiene che il periodo di sospensione sia sproporzionato.

«Infatti, la definizione in concreto della misura della sanzione tra il minimo e il massimo previsti dalla normativa applicabile rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, che nella specie non risulta essere stata esercitata in maniera irragionevole, illogica o arbitraria, considerato che la misura è stata presa per sessanta giorni lavorativi e l’art. 36 del regolamento citato prevede che la sospensione possa giungere fino a tre mesi»

Cassato anche il secondo motivo di ricorso: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241 del 1990; difetto di motivazione e grave difetto d’istruttoria.

Il motivo è infondato anche nella parte in cui sostiene che il periodo di sospensione sia sproporzionato.

«Infatti, la definizione in concreto della misura della sanzione tra il minimo e il massimo previsti dalla normativa applicabile rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, che nella specie non risulta essere stata esercitata in maniera irragionevole, illogica o arbitraria, considerato che la misura è stata presa per sessanta giorni lavorativi e l’art. 36 del regolamento citato prevede che la sospensione possa giungere fino a tre mesi», specifica il Tar.

In sostanza, il ricorrente ha lamentato che il Comune non abbia tenuto effettivamente conto della memoria da questi prodotta nel corso del procedimento. Ma anche questo è stato ritenuto un motivo infondato: «Affinché siano rispettate le prescrizioni degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990 è necessario e sufficiente che l’Amministrazione dia conto, nella motivazione del provvedimento finale, di aver esaminato nel merito le osservazioni del privato che abbia partecipato al procedimento – si legge nella sentenza -. Nel caso di specie, il precetto è stato rispettato, perché il provvedimento dà atto del fatto che gli scritti difensivi presentati dall’avvocato del ricorrente sono stati “esaminati e valutati”.

La sospensione è stata quindi confermata. Qui il link alla sentenza del Tar.

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