Green Pass, da oggi primi obblighi, da settembre per scuola e trasporti. Come ottenerlo
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. Da oggi anche per ristorazione al chiuso, eventi, gare sportive, musei piscine, palestre parchi divertimenti e concorsi pubblici. Da settembre per scuola e trasporti a lunga percorrenza. TUTTE LE REGOLE

Da oggi, 6 agosto, servirà, inoltre, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.
È stato approvato ieri all’unanimità (Lega compresa) dal Consiglio dei ministri un nuovo decreto, tra l’altro, prevede l’obbligo del Green Pass per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza. Partirà da settembre l’obbligo per i docenti, per gli studenti universitari e sui trasporti di lunga percorrenza con capienza all’80% dei posti disponibili. Non è previsto per i trasporti urbani.
Il ministro Massimo Garavaglia, per la Lega, si è presentato al tavolo senza opporsi all’obbligo di certificato verde per il personale della scuola, ma ha chiesto che non venisse imposto agli ospiti degli alberghi (ristoranti degli hotel compresi, cosa che ha determinato la protesta di Fipe Confcommercio per la disparità di trattamento) e per le insegnanti incinte. Per le donne incinte, insegnanti comprese, esiste già la possibilità di esenzione dal certificato verde su consiglio medico e dietro presentazione di apposito certificato. È stata prevista scuola in presenza fin dall’inizio, a settembreSulla scuola passa l’obiettivo del premier Mario Draghi di riportare tutti in classe in presenza a settembre.
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.
Se hai ricevuto via sms o email il codice per avvenuta vaccinazione, test negativo o la guarigione da COVID-19 puoi scaricare la Certificazione verde:
Su questo sito tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie)
Scaricando AppImmuni: apre una nuova finestra o App IO: apre una nuova finestra
Ecco cosa puoi fare in autonomia per avere la tua Certificazione subito, se hai i requisiti e non hai ricevuto l’SMS o l’email:
- recupera il tuo codice AUTHCODE: apre una nuova finestra attraverso la nuova applicazione attiva dal 30 luglio e poi scarica la Certificazione.
Se sei un iscritto all’AIRE o un diplomatico o un dipendente dell’UE o lavori presso un ente o un’organizzazione internazionale o sei un familiare, ora puoi avere la tua Certificazione anche se non sei iscritto al Servizio sanitario nazionale ma sei stato vaccinato in Italia:
- ottieni la tua Certificazione su questo sito attraverso la nuova funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia, attiva dal 30 luglio.
Il green pass
La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Italia
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Da oggi, 6 agosto, servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
I gestori di tutte queste attività hanno il diritto/dovere di chiederlo e di chiedere anche i documenti che comprovino che sia quello relativo alla persona che lo mostra.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. E’ richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.
Europa
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.: apre una nuova finestra
Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.
La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l’UE.
Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
- oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
- oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.
La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio.
In formato digitale e/o cartaceo
Verificabile con QR code
Gratis per tutti
In italiano e in inglese, più francese o tedesco
Sicura e protetta
Valida in tutti i Paesi dell’UE e dell’area Schengen


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