La Procura: “Spesa e attività fisica sì, ma solo nel proprio quartiere”
Sono escluse solo ragioni di salute, lavoro o necessità. Per essere chiari, ad esempio, se abitate a Castelletto non potete fare attività fisica in corso Italia o a Boccadasse (e viceversa) e se abitante a Quinto non potete andare a fare la spesa all’Ipercoop di Bolzaneto
Denunce per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e falsa attestazione: ne sono state fatte un numero decisamente elevato. La procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, direttamente dall’ufficio del procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio e controfirmate dal procuratore Francesco Cozzi, ha ritenuto di inviare alcune precisazioni al Questore, ai Carabinieri, alla Guardia di finanza, alla Polizia locale e alla Città Metropolitana oltre che ai magistrati.
<Preso atto dell’elevato numero di denunce pervenuti a questo ufficio per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità è falsa attestazione, si precisa […] fermo restando che alla luce di quanto disposto dal decreto legge 23 febbraio 2020 dovranno essere perseguite immotivati spostamenti delle persone all’esterno del Comune di residenza, nonché i comportamenti espressamente previsti dalle norme in questione, va sottolineato che: è consentito all’interno della zona di residenza uscire dalla propria abitazione per soddisfare le elementari esigenze di vita legati alle attività motoria e all’acquisto di beni in vendita presso gli esercizi commerciali dei quali sia stata autorizzata l’apertura. La limitazione alla zona di residenza (quartiere-circoscrizione) si desume dal carattere percettivo del verbo “evitare” indicato nell’articolo 1, primo comma, lettera a del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo, il cui contenuto è stato richiamato dall’analogo decreto del giorno successivo che ha esteso l’efficacia a tutto il territorio nazionale. Gli “spostamenti” da evitare sono quelli fra territori limitrofi e quelli all’interno dei territori medesimi con l’eccezione di quelli sopra indicati: l’aver individuato, all’interno della stessa disposizione, le motivate eccezioni al principio (ragioni di salute, lavoro, necessità), nonché la prevista possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazioni o residenza, offrono il quadro dei confini anche territoriali entro il quale le attività di cui si tratta sono consentite. È consentito uscire dalla propria abitazione e dalla propria zona di residenza per comprovate esigenze di lavoro, salute, assistenza. È vietato compiere le attività sopra indicate in gruppo in modo tale che ne derivi un qualsivoglia assembramento di persone>.
Le dichiarazioni
<Le persone che, fermate per controllo da organi organi di polizia, offrono giustificazioni rivelatesi poi non veritiere circa il motivo dell’eventuale trasgressione, ferma la configurabilità dell’articolo 650 del codice penale*, non sembra possono essere denunciate ex articolo 483 del codice penale** per l’impossibilità di qualificare come “attestazione” penalmente valutabile la dichiarazione stessa che, nel caso in esame, non può ritenersi finalizzata a provare la verità dei fatti esposti. In ultima vale la pena di rammentare che il delitto previsto dall’articolo 495 del codice penale*** viene integrato esclusivamente dalle false attestazioni aventi ad oggetto l’identità lo stato o da altre qualità della persona.
Articolo 650 del codice penale*
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
Articolo 483 del codice penale**
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Articolo 495 del codice penale***
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Per quanto riguarda la dichiarazione, non è previsto che la portiate con voi, ma dovete compilarla sul foglio che vi sarà fornito dalle forze dell’ordine nel caso in cui vi fermino.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.