Cronaca 

La Procura: “Spesa e attività fisica sì, ma solo nel proprio quartiere”

Sono escluse solo ragioni di salute, lavoro o necessità. Per essere chiari, ad esempio, se abitate a Castelletto non potete fare attività fisica in corso Italia o a Boccadasse (e viceversa) e se abitante a Quinto non potete andare a fare la spesa all’Ipercoop di Bolzaneto

Denunce per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e falsa attestazione: ne sono state fatte un numero decisamente elevato. La procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, direttamente dall’ufficio del procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio e controfirmate dal procuratore Francesco Cozzi, ha ritenuto di inviare alcune precisazioni al Questore, ai Carabinieri, alla Guardia di finanza, alla Polizia locale e alla Città Metropolitana oltre che ai magistrati.
<Preso atto dell’elevato numero di denunce pervenuti a questo ufficio per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità è falsa attestazione, si precisa […] fermo restando che alla luce di quanto disposto dal decreto legge 23 febbraio 2020 dovranno essere perseguite immotivati spostamenti delle persone all’esterno del Comune di residenza, nonché i comportamenti espressamente previsti dalle norme in questione, va sottolineato che: è consentito all’interno della zona di residenza uscire dalla propria abitazione per soddisfare le elementari esigenze di vita legati alle attività motoria e all’acquisto di beni in vendita presso gli esercizi commerciali dei quali sia stata autorizzata l’apertura. La limitazione alla zona di residenza (quartiere-circoscrizione) si desume dal carattere percettivo del verbo “evitare” indicato nell’articolo 1, primo comma, lettera a del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo, il cui contenuto è stato richiamato dall’analogo decreto del giorno successivo che ha esteso l’efficacia a tutto il territorio nazionale. Gli “spostamenti” da evitare sono quelli fra territori limitrofi e quelli all’interno dei territori medesimi con l’eccezione di quelli sopra indicati: l’aver individuato, all’interno della stessa disposizione, le motivate eccezioni al principio (ragioni di salute, lavoro, necessità), nonché la prevista possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazioni o residenza, offrono il quadro dei confini anche territoriali entro il quale le attività di cui si tratta sono consentite. È consentito uscire dalla propria abitazione e dalla propria zona di residenza per comprovate esigenze di lavoro, salute, assistenza. È vietato compiere le attività sopra indicate in gruppo in modo tale che ne derivi un qualsivoglia assembramento di persone>.

Le dichiarazioni

<Le persone che, fermate per controllo da organi organi di polizia, offrono giustificazioni rivelatesi poi non veritiere circa il motivo dell’eventuale trasgressione, ferma la configurabilità dell’articolo 650 del codice penale*, non sembra possono essere denunciate ex articolo 483 del codice penale** per l’impossibilità di qualificare come “attestazione” penalmente valutabile la dichiarazione stessa che, nel caso in esame, non può ritenersi finalizzata a provare la verità dei fatti esposti. In ultima vale la pena di rammentare che il delitto previsto dall’articolo 495 del codice penale*** viene integrato esclusivamente dalle false attestazioni aventi ad oggetto l’identità lo stato o da altre qualità della persona.

Articolo 650 del codice penale*
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
Articolo 483 del codice penale**
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Articolo 495 del codice penale***
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Per quanto riguarda la dichiarazione, non è previsto che la portiate con voi, ma dovete compilarla sul foglio che vi sarà fornito dalle forze dell’ordine nel caso in cui vi fermino.

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