Schiamazzi dei clienti, titolare del locale punibile. Lo dice la Cassazione
Il titolare del locale con clienti fracassoni è responsabile di <condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica>. Lo ha deciso la Cassazione che ha ricordato come risponda del reato punito dall’art. 659 c. p. <il gestore di un locale pubblico che ometta di ricorrere ai vari mezzi offerti dall’ordinamento per evitare che la frequentazione del locale da parte degli utenti sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica>. Quali sono i mezzi? Si può – anzi, si deve – cacciare il cliente molesto oppure chiamare le forze dell’ordine. Se <il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell’esercizio pubblico> avviene all’esterno del locale, <per potere configurare la responsabilità del gestore è necessario provare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che tale omissione sia riconducibile alla verificazione dell’evento>. Nel caso specifico risalente ai giorni scorsi, la Cassazione ha dato torto al gestore di un locale torinese che non aveva fatto il possibile per allontanare un cliente chiassoso. È stato condannato a liquidare alle parti civili (avitanti della zona) 2.500 euro e si è dovuto fare carico delle spese processuali.
La Cassazione si era già espressa nel 2011 contro i locali notturni che turbano la tranquillità e il riposo delle persone. Secondo i giudici di piazza Cavour quei locali che a causa di rumori molesti e di schiamazzi disturbano il riposo dei loro vicini devono risarcire il danno morale.Il caso riguardava un bar di Lecce.
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