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Profughi ucraini, don Giacomo (Caritas Migrantes) spiega come presentare la domanda di protezione umanitaria

Prima procedura, ancora embrionale, per le famiglie sfollate approntata solo oggi da Prefettura e Questura, ma gli arrivi continuano da giorni. Tutti i profughi devono ancora registrarsi, ma se sono arrivati più di 48 ore prima della presentazione della domanda rischiano denuncia e salata sanzione. Ecco come fare. Dichiarazione di ospitalità: molte famiglie o datori di lavoro non vogliono rilasciarla perché hanno paura che questa comporti verifiche o impegni di iscrizione alle residenze del comune, ma in realtà non comporta alcun impegno

«Esiste, soltanto da oggi, una procedura, ancora embrionale che la Prefettura ha emanato insieme alla Questura – spiega monsignor Giacomo Martino, responsabile di Caritas Migrantes -. Si tratta di un sistema di appuntamento che consente alle famiglie sfollate di accedere alla protezione umanitaria Europea. Il primo problema è che tale procedura richiede la denuncia degli arrivi entro le 48 ore pena il rischio di un reato penale e multa fino a €1100. Essendo questa procedura formalmente uscita solamente oggi – la norma esisteva ma non si sapeva come poter presentare domanda in questi tempi di COVID – naturalmente le domande dovranno avere una data indicativamente retroattiva, ma entro le 48 ore per non rischiare di incappare in un reato di cui non si era a conoscenza». È un caso eccezionale, legato all’invasione armata della Russia e alla fuga delle persone dalle bombe, soprattutto donne e bambini che hanno intrapreso viaggi disperati per scampare alla morte.

«L’altro problema è quello della dichiarazione di ospitalità – prosegue don Giacomo -. Molte famiglie o datori di lavoro non vogliono rilasciare questa dichiarazione perché hanno paura che questa comporti verifiche o impegni di iscrizione alle residenze del comune. In realtà non si tratta neppure di un domicilio, ma di una semplice ospitalità normata dagli articoli del codice civile che seguono alla fine e non comportano nessun obbligo di alcun tipo da parte del dichiarante. Sarebbe assolutamente importante  che tutte queste persone, che generosamente hanno offerto ospitalità, facessero immediatamente e per email alla PEC dedicata immig.quest.ge.ucraina@pecps.poliziadistato.it questa dichiarazione che è assolutamente necessaria alle famiglie rifugiate affinché possano accedere alla protezione europea e al rilascio dei documenti».

Sotto: il modulo da scaricare e compilare.

Differenze tra RESIDENZA, DOMICILIO O SEMPLICE DIMORA
L’art. 43 c.c. definisce il domicilio e la residenza nei seguenti termini:
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 144 c.c.)
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.)

La residenza
Corrisponde al luogo in cui il soggetto ha la sua dimora  abituale, che si caratterizza per la compresenza di:
un elemento materiale: stabilità della dImora
un elemento psicologico: l’intenzione di dimorare in un certo luogo in maniera stabile.

Il domicilio
Corrisponde al luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. Secondo la giurisprudenza in esso sono ravvisabili due elementi:
oggettivo: la presenza obiettiva dei propri interessi e rapporti economici;
soggettivo: l’intenzione del soggetto di fissare in un certo luogo il centro dei propri affari o interessi.

La Costituzione si occupa del domicilio all’art. 14 del testo, che definisce “inviolabile”. Esso è infatti tutelato dalla riserva di legge e di giurisdizioni al pari della libertà personale. Il domicilio quindi ha, per il Costituente, un significato più ampio rispetto alla nozione civilistica, in quanto include tutti i luoghi in cui la persona, al fine di tutelare la propria riservatezza, esclude soggetti terzi, al fine di esercitare e praticare liberamente i propri diritti legati alla sfera più intima della persona.

La dimora
Concetto diverso da quello di residenza è la dimora o abitazione pura e semplice, che definisce il luogo in cui un soggetto soggiorna in via puramente temporanea.

Il comunicato della Questura

In relazione all’attuale stato di emergenza in Ucraina, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha iniziato ad acquisire le istanze di permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Secondo le indicazioni del Dipartimento di P.S., in attesa di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplinerà la materia, saranno per il momento acquisite solo le istanze dei cittadini ucraini che hanno lasciato quel Paese a partire dal 24 Febbraio 2022.

Sulla base delle dichiarazioni di ospitalità presentate, i cittadini ucraini saranno convocati con appuntamento presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione. 

Sia i maggiorenni sia i minorenni, il giorno dell’appuntamento dovranno essere muniti di 4 fototessera e documento di identità (passaporto o attestazione di identità rilasciata da Autorità Consolare Ucraina in Italia). Inoltre dovranno essere muniti di green pass semplice.

È stata altresì attivata la casella PEC dedicata immig.quest.ge.ucraina@pecps.poliziadistato.it  che potrà essere utilizzata per richiedere appuntamenti per presentazione istanze, allegando copia del documento d’identità, informazioni o per inviare documentazione in relazione alla trattazione delle specifiche istanze.

Si rammenta che per i cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nella Provincia di Genova o divenuti nel frattempo cittadini italiani, che intendano avanzare richiesta di soggiorno per ricongiungimento familiare, secondo la normativa vigente, con parenti giunti in questa Provincia, dovrà sempre essere utilizzato l’attuale sistema di prenotazione in uso, attraverso l’agenda elettronica raggiungibile dal sito prenotafacile.poliziadistato.it”.

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