Cronaca 

Pena ridotta a uxoricida “secondo legge”. Il procuratore aggiunto Ranieri Miniati spiega la pena ridotta

Rispondendo a una domanda di Andrea Margelletti, moderatore del convegno sulla sicurezza urbana organizzato dall’assessore Stefano Garassino, il magistrato ha spiegato che il giudice è costretto in meccanismi di legge angusti che andrebbero rivisti consentendo maggiore discrezionalità. Intanto l’Ordine degli Avvocati esprime solidarietà al giudice che ha emesso la sentenza, Silvia Carpanini: <Indecorosa campagna mediatica contro di lei>

Il casus belli è la condanna in primo grado a 16 anni per uxoricidio decisa del giudice Silvia Carpanini a Javier Napoleon Pareja Gamboa, operaio ecuadoriano di 52 anni che ha ammazzato la moglie Angela Jenny Coello Reyes, nella loro abitazione di via Fillak. Sentenza fotocopia di quella emessa il 5 marzo scorso dalla Corte di appello di Bologna che ha quasi dimezzato la pena Michele Castaldo, 57 anni, di Cesena, l’omicida della moldava 46enne Olga Matei con cui aveva una relazione da un mese.

L’opinione pubblica e anche parte della politica si sono lanciate nelle critiche, giunte anche dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Ieri, al convegno organizzato dall’assessore alla Sicurezza del Comune Stefano Garassino, “La promozione della Sicurezza Urbana e la normalizzazione delle situazioni straordinarie”, il moderatore, professor Andrea Margelletti, presidente del prestigioso istituto di geopolitica Cesi, ha approfittato della presenza di Vittorio Ranieri Miniati, procuratore aggiunto del Pool reati contro la pubblica amministrazione del Tribunale di Genova, per chiedere spiegazioni su una sentenza che ha scosso l’opinione pubblica.

<Una parte della critica che si è sviluppata non ha tenuto conto dell’aspetto tecnico – ha detto Ranieri Miniati -. La critica delle sentenze e uno dei pilastri su cui si basa uno Stato democratico come il nostro. Noi giudici dobbiamo decidere sul caso concreto applicando la legge e calando la legge nel caso concreto. Evidentemente, per fare questa operazione di interpretazione della legge della legge nel caso concreto dobbiamo motivare le ragioni che ci hanno condotto a una scelta ed è logico ed è anche positivo che queste ragioni siano soggette a critiche. La critica può essere interna attraverso meccanismi di impugnazione, chiedendo che la sentenza venga rivista della Corte d’Appello o dalla cassazione. Poi ce la critica di tipo generale, che spetta all’opinione pubblica. In questo senso è perfettamente comprensibile che una sentenza possa essere non condivisa. Però bisogna anche tener conto che una considerazione: il giudice, io dico grazie a Dio, nel compiere questa operazione ha dei limiti tecnici. Nel caso della sentenza genovese, che, tra parentesi, devo dire è stata emessa da una dei giudici professionalmente più bravi – poi chi non è d’accordo può legittimamente dissentire, ci mancherebbe -, si verifica questo fatto: l’imputato è stato giudicato col rito abbreviato. E in sostanza è una forma di patteggiamento sul processo. L’imputato dice: “Per me vanno bene tutte le indagini che ha fatto il pubblico ministero. Possono diventare prova quindi non c’è bisogno di sentire i testimoni. Pigliamo per buono il materiale della pubblico ministero e giudicatemi su quello”. Il giudizio viene emesso da un giudice terzo sulla base di quello. È evidente che il rito abbreviato è un meccanismo indispensabile perché i processi sono lunghi e dispendiosi. Da quando nel nostro sistema processuale è stato introdotto un codice di diritto accusatorio abbiamo introdotto questo sistema che nei paesi anglosassoni era diffuso da parecchi anni. Ricorrere al rito abbreviato significa far risparmiare tempo alla giustizia e quindi consente di usufruire di un premio: una riduzione di un terzo della pena. Il giudice deve calcolare la pena che applicherebbe e da questa pena togliere un terzo. Nel caso dell’omicidio questo provoca una conseguenza secondo me grave a cui bisognerebbe porre rimedio da parte del legislatore. Nel caso di omicidio aggravato, e nel nostro caso è un omicidio aggravato per l’aggravante dell’uxoricidio, la pena sarebbe quella dell’ergastolo che si riduce di un terzo per il rito abbreviato. La legge dice: ergastolo meno un terzo della pena uguale trent’anni. Oppure, se l’omicidio non è aggravato, nel nostro ordinamento la pena massima è di 24 anni che, meno un terzo della pena, fa 16 anni. Di qui non si scappa. Il giudice non ha alcun margine con il gioco delle circostanze attenuanti. Se in un caso di omicidio aggravato si concedono le attenuanti non si può dare più di 16 anni perché quello è il massimo della pena concessa. Quindi nel caso di processo per omicidio aggravato in caso di rito abbreviato il giudice si trova a dover affrontare la scelta tra non dare l’attenuante e condannato a trent’anni o concedere l’attenuante e condannare a 16. Non c’è una terza possibilità e questo è il limite della legge perché secondo me il giudice dovrebbe poter fruire di una forbice più ampia. Nel caso che ci riguarda il giudice ha ritenuto di dover concedere le circostanze attenuanti. La procura della Repubblica aveva chiesto che non venissero concesse e quindi aveva chiesto trent’anni. Si tratterà di valutare e se residuano degli spazi per un eventuale ricorso che però in caso di giudizio abbreviato – questa è di nuovo una scelta non del giudice ma della legislatore – sono limitate le possibilità. Si può fare appello solo in alcuni casi particolari il che rende più problematica la possibilità di appellare questa sentenza. Compito della procura sarà proprio quello di analizzare se ci siano spazi per un eventuale appello>.

<Le nostre richieste economiche come parte civile sono state accolte – ha dichiarato al Secolo d’Italia l’avvocato della famiglia della donna uccisa, Giuseppe Maria Gallo – ma l’imputato non potrà risarcire neanche un euro. Sono accolte, ma virtualmente. In più ci tolgono linfa per produrre un appello perché l’accoglimento integrale ci preclude la possibilità di impugnare non avendo titolo giuridico per farlo. Ho sollecitato anche il pm ad appellarsi a questa sentenza. Il termine scade il 21 marzo ma il pm stesso, su istanza della difesa, ha già comunicato che non impugnerà>.

Intanto il consiglio degli Ordine degli Avvocati di Genova esprime la propria solidarietà al giudice del tribunale di Genova dottoressa Silvia Carpanini <in riferimento al indecorosa campagna mediatica che nella generale inconsapevolezza delle regole del processo penale nonché delle motivazioni dedotte a base della nota sentenza ha assunto toni davvero è proprio linciaggio>. Ribadisce <l’apprezzamento per la grande professionalità del giudice a Carpanini la quale da oltre trent’anni è conosciuta e stimata dei componenti anziani e non di questo foro per il proprio equilibrio, l’assoluta terzietà e la particolare laboriosità. È doveroso infatti ricordare che non via giorno in cui la dottoressa Carpanini non sia tra i primi giudici a fare ingresso in palazzo di giustizia non che è uno degli ultimi a lasciare il proprio ufficio>; denuncia <la ormai consueta abitudine di soggetti purtroppo facenti parte del mondo forense di organizzare o comunque partecipare a una sorta di gogna mediatica ogni qualvolta una pronuncia giudiziale non soddisfi la cosiddetta “pubblica opinione” omettendo invece di ricordare che le sentenze, pur criticabili, debbo debbono essere commentate con educazione, intelligenza ed attraverso la precisa conoscenza degli atti processuali>.

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