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Alcol a Genova, divieti più rigidi della legge nazionale: ecco cosa cambia davvero

La nuova ordinanza non introduce nuove regole rispetto a quella scaduta il 30 settembre: proroga le stesse misure fino al 31 marzo 2027. Ma il confronto con le norme nazionali mostra limiti più anticipati per il consumo negli spazi pubblici e per la vendita da asporto

A Genova tornano i divieti sul consumo di alcolici negli spazi pubblici. L’ordinanza numero 390, firmata il 30 settembre dalla sindaca Silvia Salis, proroga le misure fino al 31 marzo 2027 e interviene sia sulle modalità di consumo sia sugli orari di vendita. Il provvedimento è stato adottato su proposta dell’assessora alla Sicurezza urbana e Polizia locale Arianna Viscogliosi e dell’assessora al Commercio e Turismo Tiziana Beghin.

In tutta la città, ogni giorno dalle 22 alle 6, è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, fuori dalle superfici autorizzate per la somministrazione, come i dehors. Il divieto riguarda anche la detenzione di bevande in contenitori aperti o privi della chiusura originaria, quando sono destinati al consumo immediato sul posto.

La limitazione comincia invece alle 12 e prosegue fino alle 8 del mattino successivo in diverse zone individuate dall’ordinanza: Rivarolo, Sampierdarena, giardini Cavagnaro, Sestri Ponente, centro storico, Canevari, Vernazzola, spiaggia di Voltri, laghetti di San Carlo di Cese, giardini di Quinto e Cornigliano. Le restrizioni si applicano all’interno dei perimetri descritti nell’atto, comprese le strade di delimitazione quando non sono espressamente escluse. Anche in queste aree restano fuori dal divieto le superfici autorizzate per la somministrazione.

In alcune parti di Sottoripa e Canevari l’ordinanza introduce inoltre, nella stessa fascia oraria compresa tra mezzogiorno e le 8, il divieto di sostare seduti per terra o sulle gradinate, salvo che nelle postazioni predisposte dal Comune.

Su tutto il territorio comunale, dalle 22 alle 6, dovrà interrompersi anche la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualsiasi tipo di contenitore. La vendita potrà riprendere alle 6. È prevista un’eccezione per gli esercizi che consegnano la merce all’indirizzo indicato dall’acquirente.

Per le violazioni l’ordinanza prevede sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Nei casi indicati dal provvedimento, se la persona non consegna la bevanda agli operatori dopo essere stata invitata a farlo, è previsto anche il sequestro del prodotto e del contenitore. Le misure confermano quelle già adottate nei mesi precedenti: secondo l’atto, le verifiche della polizia locale hanno rilevato il permanere di criticità nelle aree interessate, sulla base di segnalazioni, esposti, sanzioni e interventi per ripristinare decoro e sicurezza.

Le restrizioni potranno essere derogate in occasione di eventi cittadini o manifestazioni commerciali straordinarie di particolare interesse per Genova. Per ciascun evento, le modalità e i tempi della deroga dovranno essere stabiliti con un provvedimento dirigenziale.

Il primo dato è che l’ordinanza 390 non segna una nuova stretta rispetto alle regole appena scadute. Il provvedimento precedente, l’ordinanza 113 del 30 marzo 2026, aveva già introdotto le stesse fasce orarie, gli stessi perimetri e le stesse eccezioni, con validità fino al 30 settembre. La nuova ordinanza ne prolunga l’efficacia per altri sei mesi, fino al 31 marzo 2027. Restano quindi invariati il divieto di consumare alcolici in strada dalle 22 alle 6 in tutta la città, la fascia anticipata dalle 12 alle 8 nelle zone individuate, il divieto di sosta seduti a terra o sulle gradinate in alcune aree di Sottoripa e Canevari e lo stop alle vendite da asporto dalle 22 alle 6. Anche le sanzioni restano comprese tra 100 e 500 euro.

La differenza più evidente rispetto alla disciplina nazionale riguarda il consumo negli spazi pubblici. Le norme statali consultate non stabiliscono un divieto generale per gli adulti di bere alcolici in strada durante la notte: regolano soprattutto la vendita e la somministrazione da parte degli esercizi, il divieto di vendita ai minori e la guida in stato di ebbrezza. L’ordinanza genovese aggiunge invece un divieto locale di consumo e di detenzione finalizzata al consumo immediato in aree pubbliche o aperte al pubblico. In tutta Genova vale dalle 22 alle 6; nei perimetri indicati dall’atto, tra cui aree di Rivarolo, Sampierdarena, Sestri Ponente, centro storico e Cornigliano, scatta già a mezzogiorno.

Anche la vendita da asporto viene fermata prima. La legge nazionale dispone, in via generale, che gli esercizi commerciali interrompano la vendita di alcolici per asporto da mezzanotte alle 6; il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito che il divieto si applica anche alle medie e grandi strutture di vendita. Per gli esercizi autorizzati alla somministrazione e per chi somministra in spazi pubblici, la normativa nazionale prevede invece lo stop alle 3 e la ripresa non prima delle 6, salvo diverse disposizioni del questore per esigenze di sicurezza. A Genova, l’ordinanza anticipa alle 22 il divieto di vendita per asporto su tutto il territorio cittadino, con un’eccezione per la consegna della merce all’indirizzo indicato dall’acquirente.

Il divieto genovese di consumo non equivale però a una chiusura anticipata dei locali né vieta in assoluto di bere nelle aree autorizzate alla somministrazione: l’ordinanza esclude dal divieto i plateatici e le altre superfici autorizzate. Per bar, locali e attività interessate resta comunque applicabile la fascia nazionale di interruzione della vendita e della somministrazione tra le 3 e le 6.

Un’altra distinzione riguarda i contenitori. L’ordinanza vieta il consumo e il possesso destinato al consumo immediato quando il contenitore è privo della chiusura originaria, indipendentemente dal materiale. Resta inoltre in vigore la regola del regolamento comunale che, dalle 22 alle 6, vieta nelle aree pubbliche il consumo e la detenzione di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o metallo, fuori dalle aree concesse ai pubblici esercizi. Si tratta di disposizioni comunali che si affiancano alle norme nazionali.

La legge nazionale, infine, interviene sulla sicurezza stradale: l’articolo 186 del Codice della strada vieta di guidare in stato di ebbrezza e prevede sanzioni in base al tasso alcolemico, con aggravamenti per alcune violazioni commesse di notte. Questa disciplina riguarda chi guida, non il semplice consumo di alcol in una piazza.

L’ordinanza comunale richiama i poteri della sindaca previsti dal Testo unico degli enti locali in materia di sicurezza urbana, tutela della salute, decoro e tranquillità dei residenti. La proroga mantiene dunque un regime locale più restrittivo, soprattutto per chi consuma alcol negli spazi pubblici e per gli esercizi che vendono bevande da asporto. Stabilire se la misura sia legittima in ogni suo aspetto richiede una valutazione giuridica del provvedimento e delle sue motivazioni: il solo confronto con gli orari nazionali mostra che Genova anticipa i limiti e li estende al consumo in strada, ma non consente da sé di concludere sulla legittimità dell’ordinanza.


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