Stop alla “caccia in deroga”: il Tar cancella il piano della Regione sui fringuelli e sugli storni

Annullata la delibera che avrebbe aperto al prelievo “ricreativo” di quasi 26mila fringuelli e oltre 11mila storni: le associazioni ambientaliste esultano e parlano di una sentenza che boccia le motivazioni della Regione. Condanna alle spese e nuova scintilla nella guerra sulle deroghe venatorie

La partita sulle “deroghe” venatorie in Liguria si chiude con una botta secca in tribunale e con una scia di polemiche che, inevitabilmente, torna a dividere. Secondo quanto comunicato dalle associazioni ambientaliste che avevano impugnato l’atto, il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Liguria ha annullato la deliberazione di Giunta che autorizzava, in deroga alle regole ordinarie, l’abbattimento a scopo ricreativo di 25.984 fringuelli e 11.058 storni.

Il provvedimento contestato era la deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 10 luglio 2025, con cui la Regione aveva previsto un “prelievo in deroga” per la stagione venatoria 2025, in un periodo indicato tra 1 ottobre e 16 novembre 2025.
Dalla sospensiva al verdetto: una battaglia a tappe
La vicenda non nasce oggi. Già a fine settembre 2025, sempre su ricorso delle associazioni, il TAR aveva fermato tutto in via cautelare, sospendendo l’efficacia della delibera a ridosso dell’apertura della finestra in cui gli abbattimenti avrebbero potuto partire.
Poche settimane dopo, a metà ottobre, la Regione aveva incassato un ulteriore stop: il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello d’urgenza, confermando la sospensione disposta dal TAR.
Ora, con la decisione nel merito annunciata dalle associazioni ricorrenti, si arriverebbe al punto più pesante: non più un congelamento “in attesa”, ma l’annullamento dell’atto.
Chi ha fatto ricorso e cosa contestava
Il ricorso era stato presentato da un fronte compatto di sigle ambientaliste: Lega abolizione caccia, Lega anti vivisezione, Lega italiana protezione uccelli, Lega nazionale per la difesa del cane, Ente nazionale protezione animali e Fondo mondiale per la natura, assistite dall’avvocato Claudio Linzola.
Il cuore della contestazione, in sintesi, era questo: fringuello e storno sono specie per cui, in Italia, il prelievo venatorio ordinario non è consentito nelle forme previste dalla delibera, e la “deroga” deve poggiare su motivazioni stringenti, su presupposti specifici e su un impianto di controllo coerente. Nel dibattito pubblico di quei mesi era finita anche la scelta, attribuita alla Regione, di richiamare elementi legati a “tradizioni” e aspetti di costume locale: un argomento che gli ambientalisti avevano bollato come inaccettabile, sostenendo che non possa diventare la chiave per autorizzare abbattimenti.
Cosa avrebbe detto il TAR: “manca una circostanza speciale”
Nel testo diffuso dalle associazioni viene riportato un passaggio attribuito al TAR che spiega in modo molto diretto il punto centrale: la Regione, nella deliberazione impugnata, “non ha evidenziato alcuna circostanza speciale” tale da giustificare un prelievo a fini amatoriali di specie protette “che non possa essere soddisfatta altrimenti”, ad esempio ricorrendo al prelievo di specie non protette.
In altre parole, la critica andrebbe al fondamento stesso della deroga: non basterebbe invocare un interesse “ricreativo” o un generico richiamo a tradizioni e contesto, se non c’è una necessità concreta e dimostrabile che non abbia alternative.
Spese di giudizio: “conto da circa 6.500 euro”
C’è poi un dettaglio che, come spesso accade, diventa immediatamente politico: secondo quanto comunicato, la Regione sarebbe stata condannata anche al pagamento delle spese legali delle associazioni ricorrenti, oltre a spese generali, per un totale indicato in circa 6.500 euro.
Per gli ambientalisti è un altro tassello del “segnale” lanciato dal tribunale: non solo stop, ma anche una conseguenza economica che certifica la soccombenza.
Il nodo vero: deroghe e controlli sul territorio
Al di là delle cifre e delle sigle, il caso riporta al centro una questione che in Liguria torna ciclicamente: quanto sia sostenibile, e con quali garanzie, qualunque forma di deroga su specie che non rientrano nel prelievo ordinario.
Nel confronto pubblico dei mesi scorsi era stato sollevato anche un tema pratico: la capacità di vigilanza sul territorio. Perché, al netto di “paletti” scritti sulla carta, l’efficacia dei controlli è ciò che fa la differenza tra un prelievo davvero limitato e una gestione fuori controllo. Ed è anche su questo che le associazioni avevano insistito, parlando di organici ridotti e di difficoltà a garantire verifiche capillari.
E adesso? Possibili sviluppi e nuova miccia politica
La domanda che segue ogni sconfitta al tribunale amministrativo regionale è sempre la stessa: ci sarà un nuovo round? In casi simili non è raro che si valuti l’eventuale impugnazione davanti al Consiglio di Stato, oppure che si cerchi una nuova impostazione normativa e tecnica per riproporre la questione in futuro. Ma, nel breve, il messaggio è chiaro: la strada scelta con la delibera 335/2025 esce indebolita, e il fronte ambientalista rivendica una vittoria “di principio” oltre che di merito.
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