Cronaca 

Presunti fondi ad Hamas, la difesa alza il tiro: «In aula non si porti la guerra. L’intelligence militare straniera non è prova»

In vista dell’udienza di riesame sulla scarcerazione fissata a Genova per venerdì 16 gennaio, il collegio difensivo degli indagati nel procedimento per asserito finanziamento del terrorismo diffonde un duro comunicato: al centro la denuncia di un uso «improprio» di materiali di intelligence militare come base dell’accusa, il richiamo alla presunzione di innocenza e il timore di una «deriva» verso un diritto penale «di guerra»

Un linguaggio netto, una tesi che punta al cuore del procedimento e un messaggio politico-giuridico che va oltre la singola vicenda. Nel “caso Hannoun”, alla vigilia dell’udienza davanti al Tribunale del riesame sulla richiesta di scarcerazione — fissata a Genova venerdì 16 gennaio, dalle ore 9, con un esito che potrebbe arrivare anche in serata — il collegio difensivo degli indagati sceglie di intervenire pubblicamente con un comunicato dai toni durissimi.

La linea è chiara fin dal titolo: “Materiali di intelligence militare non possono fondare procedimenti penali” e, soprattutto, “L’aula di giustizia non è un campo di battaglia”. Per i legali, l’indagine in corso per presunto finanziamento del terrorismo poggerebbe non su condotte “penalmente accertate”, ma sulla “trasmissione e circolazione” di informazioni raccolte in un contesto di guerra, provenienti — sostengono — da apparati di sicurezza stranieri. Il punto, per la difesa, è un discrimine che in uno Stato di diritto non può essere aggirato: informazioni di intelligence e prove giudiziarie non sono la stessa cosa.

“Non prove, ma informazioni non validate”

Nel testo, gli avvocati insistono su un concetto: ciò che viene richiamato nel procedimento non sarebbe materiale formato secondo le regole del processo, ma un insieme di elementi “non validati”, non sottoposti a controllo giurisdizionale, privi di contraddittorio e — sempre secondo la ricostruzione della difesa — delle garanzie minime di attendibilità richieste in un’aula di giustizia. È qui che la polemica diventa più ampia: importare nel processo ordinario elementi prodotti “in una logica bellica” significherebbe, nella loro lettura, abbattere la distinzione tra guerra e giustizia.

Il collegio difensivo lega questo passaggio a una preoccupazione di sistema: se l’ordinamento accetta come base dell’accusa materiale nato per finalità di sicurezza e intelligence, e non verificato secondo criteri di prova, si aprirebbe la strada a un modello in cui il processo penale rischia di trasformarsi in un’estensione del conflitto, anziché nel luogo della verifica imparziale.

Il nodo della cooperazione internazionale

Nel comunicato, la critica si sposta anche sul terreno della cooperazione penale internazionale. I difensori contestano l’idea che ipotesi investigative “unilaterali” possano essere “esportate” e poi utilizzate in procedimenti interni senza un vaglio indipendente. Sostengono, inoltre, che nessun giudice del Paese da cui proverrebbero queste informazioni avrebbe convalidato le ipotesi richiamate, che resterebbero nella sfera dei servizi di sicurezza e, quindi, dentro una catena di controllo ritenuta “politica” ed esecutiva.

È un passaggio delicato, perché la difesa non si limita a contestare il singolo atto, ma mette in discussione la tenuta delle regole comuni: la cooperazione giudiziaria — affermano — non può diventare un canale che legittima narrazioni prodotte da “una parte in guerra” né può essere piegata a finalità politiche o militari. Da qui l’avvertimento: senza controllo giudiziario effettivo sull’origine e sull’affidabilità delle informazioni, il loro impiego in sede penale sarebbe “fragile” sul piano giuridico e “pericoloso” su quello democratico.

Il richiamo ai precedenti: “Già archiviato altrove”

Uno dei punti su cui i legali insistono è l’esistenza — secondo quanto affermano — di precedenti analoghi in Italia, avviati in altri tribunali su presupposti “sovrapponibili” e poi archiviati dopo indagini, proprio per l’assenza di elementi penalmente rilevanti e l’inidoneità del materiale informativo a sostenere l’accusa. L’argomento è doppio: da un lato, si suggerisce che il “modello investigativo” sia già stato messo alla prova e non abbia retto; dall’altro, che riproporlo oggi significhi ignorare volutamente quei risultati, con un effetto — dicono — di svuotamento del principio di legalità.

È un passaggio che mira a ribaltare la prospettiva: non un caso isolato, ma una dinamica che rischierebbe di ripetersi con gli stessi presupposti e con le stesse criticità.

Presunzione di innocenza e “processo mediatico”

Il comunicato dedica spazio anche al tema della presunzione di innocenza, descritta come “apertamente violata”. Non solo in aula: secondo la difesa, anche fuori dal tribunale, attraverso dichiarazioni pubbliche e narrazioni mediatiche “colpevoliste” capaci di anticipare un verdetto e trasformare l’indagine in una condanna. I legali richiamano il quadro costituzionale e i principi europei sul giusto processo: l’idea di fondo è che, in procedimenti così sensibili, la pressione esterna possa alterare la percezione pubblica e rendere più difficile la tutela dei diritti fondamentali.

È uno dei passaggi più “politici” del testo: non si contesta solo l’impianto probatorio, ma la cornice complessiva in cui il caso si muove, tra comunicazione e giustizia.

Il rischio “diritto penale del nemico” e l’allarme comunità

Il comunicato usa parole pesanti: parla di un possibile slittamento verso un “diritto penale del nemico”, cioè verso un modello in cui categorie e strumenti tipici della guerra verrebbero trasferiti nella giustizia ordinaria. Per la difesa, il rischio è quello di una giustizia “asimmetrica” e selettiva, dove l’eccezione diventa metodo e il processo perde la sua funzione di garanzia.

C’è poi un ulteriore livello di allarme: la possibile “criminalizzazione indiretta” di una comunità, colpita — si legge nella sostanza del documento — non per fatti penalmente accertati, ma per legami culturali, religiosi o solidaristici con una popolazione coinvolta in un conflitto armato. È un passaggio che inserisce il caso in un contesto sociale più ampio, evocando il pericolo che la lente penale finisca per spostarsi dai comportamenti individuali alle appartenenze e alle relazioni.

Cosa succede ora

Il prossimo snodo è l’udienza del 16 gennaio al Tribunale di Genova: si discuterà la scarcerazione e l’esito potrebbe arrivare anche in serata. Nel frattempo, la difesa annuncia che continuerà a opporsi “in ogni sede” a quella che definisce una deriva: la giustizia, sostengono, non può diventare uno strumento di conflitto, né il diritto penale può trasformarsi in un’arma.

Il comunicato è firmato da un collegio difensivo ampio, che rivendica una battaglia prima ancora che processuale: di metodo, di garanzie, di confini tra sicurezza e prova. Il Tribunale, ora, sarà chiamato a misurare proprio questo: dove finisce l’ipotesi investigativa e dove comincia, davvero, la prova.

I Difensori (ordine alfabetico per cognome) • Nicola Canestrini • Fausto Gianelli • Elisa Marino • Gilberto Pagani • Pier Poli • Marina Prosperi • Nabil Ryah • Dario Rossi • Flavio Rossi Albertini • Giuseppe Sambataro • Fabio Sommovigo • Emanuele Tambuscio • Gianluca Vitale • Samuele Zucchini


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