Ambiente Animali 

Naso e Rosino, il colpo di scena che ribalta tutto: stop all’abbattimento, i due cinghiali di Bargagli restano con Giordana

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio annulla il provvedimento che prevedeva l’eliminazione dei due animali: nella sentenza si afferma che l’abbattimento è una misura estrema e che servono valutazioni concrete, proporzionate e caso per caso, soprattutto quando non emerge un rischio sanitario reale

Naso e Rosino, i due cinghiali che da anni vivono a Bargagli insieme a Giordana Giranti, sono salvi. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Terza Quater), con la sentenza 202600820, ha annullato l’ordine di abbattimento che li riguardava, chiudendo una vicenda iniziata nel 2024 e diventata, col tempo, un caso simbolo del rapporto tra tutela della salute pubblica e tutela degli animali.

Cosa ha deciso il tribunale e perché è una sentenza che fa rumore

Nelle motivazioni, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio richiama esplicitamente la tutela degli animali come valore di rango costituzionale e li riconosce come esseri senzienti. Il passaggio centrale, però, è un altro: la vita di Naso e Rosino viene descritta come un bene con valore autonomo e, quindi, non trattabile come un dettaglio amministrativo.

Da qui discende un principio molto netto: l’abbattimento viene considerato una misura estrema e irreversibile, ammessa solo quando ci sono presupposti solidi e valutati singolarmente, senza automatismi. In sostanza, l’amministrazione deve dimostrare di aver fatto una valutazione concreta e proporzionata della situazione, prima di arrivare a provvedimenti che non consentono

ritorno.

Il nodo sanitario: Peste suina africana e “rischio concreto”

Il provvedimento originario era stato motivato con la prevenzione della Peste suina africana. Nella ricostruzione richiamata, il tribunale avrebbe inoltre evidenziato l’assenza di un rischio sanitario concreto, anche alla luce delle misure di biosicurezza adottate nel tempo per evitare qualsiasi contatto con altri animali e ridurre a zero la possibilità di diffusione del virus.

La storia: dal 2022 al provvedimento del 2024, fino al ribaltamento finale

La vicenda, per come viene ripercorsa, comincia nel 2022, quando i due cinghiali — rimasti orfani dopo un episodio di caccia e rifugiatisi nel giardino della donna — vengono accolti e l’area viene messa in sicurezza per impedire contatti con l’esterno. In parallelo, la richiesta di affido come animali d’affezione viene indirizzata alla Regione Liguria, senza che arrivi una risposta formale.

Il salto avviene a giugno 2024, quando un intervento dei servizi veterinari dell’Azienda sanitaria locale 3 Liguria porta alla consegna di un provvedimento di abbattimento e distruzione dei due animali, giustificato con esigenze di prevenzione sanitaria. La questione entra così in una fase giudiziaria lunga e complessa: prima il ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, poi lo spostamento della competenza a Roma.

Nel frattempo arrivano sospensive e rinvii: a giugno 2024 viene riconosciuto il rischio di un danno irreparabile, e nel novembre 2024 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sospende collegialmente l’abbattimento fino all’udienza di merito, fissata per l’11 novembre 2025, proprio per valutare la legittimità dell’atto alla luce della normativa nazionale ed europea. Con la sentenza ora, il tribunale annulla l’ordine e mette un punto fermo: Naso e Rosino restano vivi.

Il ruolo della difesa e l’impatto “oltre il caso”

Il ricorso è stato promosso da Rifugio Miletta Ente del terzo settore e seguito dall’avvocata Angelita Caruocciolo. Nel ragionamento che accompagna questa battaglia, viene ribadita l’idea che le amministrazioni debbano guidare e regolarizzare le situazioni, chiarendo percorsi e responsabilità, prima di arrivare a scelte definitive che incidono in modo irreversibile sulla vita degli animali.

Al di là della singola storia, la sentenza viene letta come un precedente pesante: non dice che “non si può mai”, ma sostiene che non si può fare automaticamente e che, prima di qualunque misura estrema, serve una valutazione seria, proporzionata, motivata, costruita sul caso specifico. E, soprattutto, se il rischio sanitario non è dimostrato come concreto, la scorciatoia dell’abbattimento non può diventare la prima risposta.


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