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Capodanno, pubblicata l’ordinanza del Sindaco che vieta i botti e i fuochi d’artificio

Su proposta dell’assessore alla Sicurezza Giorgio Viale. Sono vietati, su tutto il territorio comunale, dalle ore 19.30 del 30 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 1° gennaio 2022 la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico / materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico anche se non frequentata da persone

l provvedimento serve a tutelare l’incolumità delle persone e il benessere degli animali e resterà in vigore fino alle 24 del primo gennaio 2022

Scatterà domani sera alle 19.30 il divieto di detenzione e uso di ogni artificio pirotecnico e materiale esplodente in area pubblica e aperta al pubblico, anche non frequentata da persone.

Lo stabilisce l’ordinanza proposta dall’assessore alla Sicurezza Giorgio Viale e firmata oggi dal sindaco di Genova Marco Bucci in previsione della notte di San Silvestro.

L’ordinanza stabilisce quindi il divieto di utilizzo e detenzione di materiali pirotecnici ed esplodenti a partire dalle 19.30 di domani, giovedì 30 dicembre, fino alle 24 di sabato primo gennaio.

L’inosservanza della disposizione, fatte salve le sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente, sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

All’atto della contestazione della violazione è anche stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici e del materiale esplodente detenuto dal trasgressore. È anche possibile l’applicazione di ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

L’ordinanza ribadisce inoltre – come da art. 6 del Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 – il divieto di feste ed eventi che implichino assembramenti in spazi aperti.

Il testo dell’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio

Premesso che:

– l’art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana pone, fra gli altri, il divieto di fare esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi tipo, nonché in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti delle persone;

– la detenzione di articoli pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di Capodanno può determinarne un utilizzo in violazione di quanto disposto dal citato articolo 21 del Regolamento di Polizia Urbana, causando situazioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone ed oggetti esposti alla pubblica fede.

Considerato che il fenomeno consistente nell’utilizzo inappropriato di artifici pirotecnici e/o materiale esplodente in area pubblica o aperta al pubblico, che risulta, per consuetudine, particolarmente intenso già a partire dalla prima serata del 30 e del 31 dicembre, protraendosi nelle ore notturne, genera una serie di conseguenze dannose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all’integrità fisica degli animali.

Ritenuto pertanto necessario prevedere l’adozione di ulteriori ed adeguate misure a tutela dell’incolumità delle persone, della sicurezza urbana, del benessere etologico degli animali e a tutela degli oggetti esposti in aree pubbliche o aperte al pubblico nell’intero territorio comunale, andando ad implementare i divieti già previsti in materia di artifici pirotecnici.

Ritenuto conseguentemente di imporre dalle ore 19.30 del giorno 30 dicembre 2020 alle ore 24.00 del 1° gennaio 2021 misure più restrittive di quelle già imposte dall’art. 21 del Regolamento di polizia urbana a salvaguardia della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000

Ribadito quanto previsto dall’art. 6 Decreto Legge 24/12/2021 n. 221, con particolare riferimento, al divieto, fino al 31 gennaio 2022, di effettuare feste, comunque denominate, o eventi a queste assimilati che implichino assembramenti in spazi aperti.

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Geno- va, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

che, per i motivi addotti in premessa, siano vietati, su tutto il territorio comunale, dalle ore 19.30 del 30 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 1° gennaio 2022 la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico / materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico anche se non frequentata da persone.

AVVERTE CHE

-l’inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000; -all’atto della contestazione della violazione di cui sopra è stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici / materiale esplodente detenuto dal trasgressore.

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