Fisco 

Decreto fiscale, agevolazioni per la riscossione e pugno di ferro col lavoro nero

Cassa Covid in deroga fino al 31 dicembre, ma l’integrazione salariale ferma le procedure di licenziamento fino al 31 dicembre. Sempre fino al 31 dicembre viene reintrodotto il congedo in favore dei genitori lavoratori dipendenti e autonomi con figli conviventi minori di anni 14, nonché con figli con disabilita in situazione di gravità

Il decreto legge è stato approvato il 15 ottobre scorso ed è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Fisco. È previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021; viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021; per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa; sono previste semplificazioni della disciplina della patent box.

Sicurezza sul lavoro Viene inasprito il regime sanzionatorio previsto dal Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008) nelle ipotesi di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare: viene abbassata la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoro nero: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro; nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti; vengono estese le competenze di coordinamento all’INL(Ispettorato Nazionale del Lavoro) negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

Lavoro e ammortizzatori sociali: viene previsto un ulteriore trattamento di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale Covid-19, per un periodo pari a 13 settimane, collocate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. La disposizione trova applicazione anche all’assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 27, D.lgs. n. 148/2015, tra cui il Fondo dell’artigianato (FSBA). La fruizione delle integrazioni salariali comporta la preclusione delle procedure di licenziamento; viene estesa fino al 31 dicembre 2021 l’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi in quarantena per Covid-19; viene reintrodotto fino al 31 dicembre 2021 il congedo in favore dei genitori lavoratori dipendenti e autonomi con figli conviventi minori di anni 14, nonché con figli con disabilita in situazione di gravità, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da Sars Covid-19, della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

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