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Circolare del Ministero, i responsabili dei locali possono chiedere i documenti insieme al green pass

Un’affermazione fatta ieri del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese aveva fatto saltare tutti sulla sedia quando aveva detto che i titolari (o loro delegati) non avrebbero titolarità a chiedere i documenti insieme al green pass. Il decreto firmato dal premier Draghi, infatti, dice tutt’altra cosa. Ora arriva la circolare del ministero dell’Interno che chiarisce: sì, i titolari dei locali (o delle attività di svago e cultura) possono chiedere anche i documenti insieme al certificato verde per sincerarsi che il Qr code sia di chi lo mostra. Se non lo fanno e risulta la non corrispondenza possono essere sanzionati fino a mille euro. Se invece è il cliente a mostrare covid pass o documenti falsi la multa sarà solo per lui

Ieri il ministro Lamorgese aveva detto che sono i titolari a dover controllare certificato verde ma anche che «non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti». Lamorgese aveva detto che andare al ristorante con il pass «è come andare al cinema e mostrare il biglietto» e che «nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti». Aveva annunciato, comunque, una circolare e questa è arrivata oggi in serata a contraddire il Ministro tenendo la barra a dritta sul decreto, che parla chiaro.

Cosa dice il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, all’articolo 13 disciplina le modalità ed individua gli organi deputati a tali operazioni, significando che la verifica delle certificazioni, così per come espressamente indicato al primo comma dell’articolo in commento, è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Il comma 2 dell’articolo 13, prevede che alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali é prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Ciò premesso, così per come contemplato al successivo comma 4 dell’articolo 13 in commento, «l’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità».

D’altro canto, gli albergatori chiedono il documento per la registrazione (in base a una legge degli anni di piombo che consente in Italia di acciuffare tanti malviventi esteri che non la conoscono e si presentano coi propri documenti), il tabaccaio può chiederla al cliente se teme che sia minore e così i gestori dei pubblici esercizi prima di vendere alcolici. Insomma, che imprenditori debbano chiedere i documenti, in fondo, non è una novità.

Cosa dice ora la circolare contenente disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, nº 52? Prima ve lo riassumiamo, poi riportiamo la circolare per esteso.

Riassumendo: i titolari dei pubblici esercizi o loro delegati e i responsabili di eventi hanno il dovere di controllare il green pass. Hanno il diritto di chiedere i documenti. Se si accerta che non hanno fatto tutto il possibile per verificare la corrispondenza del pass (verificando il documento) dopo averlo anche sottoposto al controllo della app saranno sottoposti alle sanzioni previste nel caso in cui si accertino irregolarità (multa fino a mille euro e chiusura in caso di recidiva). Se, invece, hanno messo in atto tutti i controlli a loro possibili e il certificato risultasse contraffatto o usato impropriamente da chi non è il titolare, le sanzioni, di pari entità, saranno solo per il cliente.

La circolare parla delle due fasi dell’accertamento: «La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell’art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo. La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un’ulteriore verifica che ha Io scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento. Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta dei verifìcatori, contenuta nel predetto comma 4. Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo, ossia alla lettera a) del comma 2 dell’art. 13 – “i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni”, notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge. Inoltre, lo stesso art. 13 indica, di seguito, anche altre categorie di soggetti addetti a tale forma di verifica, in relazione alle quali si ritiene di dover fornire alcune ulteriori precisazioni. Riguardo alla categoria sub b), essa è riferita al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009. n.94. […]. Trattandosi, inoltre, di personale iscritto in apposito elenco tenuto dalle Prefetture, si richiama l’attenzione delle SS.LL. (i prefetti e il dipartimento di Pubblica sicurezza n. d r.)sulla necessità di effettuare verifiche, anche saltuarie, riguardo al mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco. Relativamente ai soggetti indicati dalla successiva lettera c) dell’art. 13 del d.P.C.M., si precisa che tale disposizione è riferita anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso»

«Ne consegue – prosegue il chiarimento del ministero dell’Interno – che la certificazione verde […] non è richiesta per i servizi in questione erogati all’aperto, nonché per l’asporto e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale. In merito all’applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si rende comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafi contenuti nella certificazione. La verifica […] dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi, È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali. Si richiama altresì l’attenzione sulla previsione contenuta al comma 6 del più volte citato articolo 13, che demanda il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche […] individuando, così, le forze di polizia, nonché il personale dei colpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Con riguardo a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzare che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente. Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi […] si fa presente che possono tenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti steward, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori. Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche indicate dal citato D.M., potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell’impianto, ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni, enti pubblici, ecc) sulla base di atti negoziali. Dette società, infatti, ai sensi della sopracitata lettera d) potranno demandare le verifiche in questione a propri delegati, nel cui novero vanno senz’altro ricompresi, benché non espressamente menzionati nella disposizione in commento, anche gli steward». 

«Nel rammentare che la possibilità di avvalersi di delegati è prevista anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed f) dell’art. 13, comma 2 del d.P.C.M., si ritiene di precisare che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica – prosegue la circolare del Ministero -. Il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all’esigenza di consentire l’accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive ai fini di contenimento del contagio. Ne discende l’assoluta necessità che, venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 13 del d.P.C.M., facendone oggetto di apposita programmazione in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei signori Questori».

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