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Lac: «Illegittima la deroga regionale per far spostare i cacciatori e pescatori»

La denuncia della Lega Abolizione Caccia: «Nel silenzio assordante dei Prefetti liguri, lo sfregio alle disposizioni statali e l’illegale disparità di trattamento con i “normali” cittadini, che  non possono spostarsi per motivi meramente ricreativi da un comune all’altro. Cacciatori e pescatori sono più uguali degli altri?»

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«Con propria ordinanza nº 9 del 10 marzo scorso il presidente della Regione Liguria ha emanato una deroga in materia di caccia e pesca sportiva, rispetto ai divieti di spostamento intercomunali  tipici della “zona arancione”, stabiliti dal DPCM del 2/3/2021, validi per tutti i cittadini. Le norme statali, infatti, vietano in zona arancione ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità – dicono all’associazione -. Ma per sparare con carabina ai daini, alle femmine e ai piccoli di capriolo , oppure per andare a pesca a scopo ludico, a quanto pare -secondo l’ordinanza regionale – le disposizioni nazionali riguardanti i comuni mortali sono carta straccia da bypassare disinvoltamente. Un provvedimento palesemente illegittimo, che aggiunge una deroga anche per l’allenamento dei cani da caccia. Motivazione a supporto ? Sono attività che si svolgono all’aperto. Peccato che sul sito del Ministero dell’Interno (FAQ e provvedimenti Covid) fosse già stato ribadito che la caccia non può rientrare tra i motivi di necessità per gli spostamenti da un comune all’altro».
Il provvedimento concede la possibilità di spostarsi per pesca e attività venatoria fino al 5 aprile e concede gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio e abitazione con divieto di assembramento per la pratica di pesca sportiva sia amatoriale sia di allenamento, e per l’attività venatoria, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza e con l’uso dei dispositivi di protezione individuale” all’interno dei confini amministrativi regionali, nei giorni in cui si applicano le misure di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

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