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Esposto del Codacons: “Rsa, la Procura indaghi per epidemia e omicidio”

L’associazione di tutela dei consumatori ipotizza una <mancata corretta gestione dell’emergenza sanitaria> e ha presentato l’esposto in 104 procure italiane, Genova compresa, chiedendo di indagare sull’effettivo rispetto del <Piano Pandemico Nazionale esistente dal lontano anno 2006>.

Il Codacons ha chiesto alle Autorità Giudiziarie di <predisporre tutti i controlli necessari ad accertare eventuali responsabilità e fattispecie di condotte penalmente rilevanti e, in caso affermativo, di verificare l’autore e/o gli autori delle negligenti azioni per, conseguentemente, esperire nei loro confronti l’azione penale per tutti quei reati che riterranno ravvisabili>.

<Quanto accaduto nelle case di riposo della Liguria – scrive l’associazione in una nota – non può ritenersi una epidemia casuale, ma è una vera e propria strage. Chiediamo di arrestare e perseguire i responsabili dei contagi e dei decessi avvenuti nella Rsa a causa dell’incapacità nella gestione dell’emergenza per la mancata adozione di tutti i provvedimenti previsti per affrontare l’emergenza Coronavirus: mancanza di dispositivi di rianimazione, ventilatori, tamponi, mancato screening mediante tampone, mancanza di mascherine e altri presidi sanitari, mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro>. Il reato per cui il Codacons chiede di indagare è <l’omicidio plurimo con dolo eventuale>.

<Purtroppo dalla cronaca sono evidenti a tutti i casi dei decessi avvenuti nelle abitazioni e negli ospedali: tali morti potrebbero essere la conseguenza delle inadeguatezze del sistema sanitario nazionale laddove le Autorità competenti non si siano adoperate tempestivamente anche dotandosi dei mezzi adeguati per fronteggiare l’emergenza dettata dal Coronavirus – si legge nel sito dell’associaione -. Nel caso, purtroppo, le eventuali e da accertare inefficienze del sistema sanitario avrebbero concorso a causare le morti da COVID-19 per la mancanza del numero adeguato di strumenti e di strutture necessarie alla cura dei pazienti affetti dal virus. Decessi – sempre secondo l’associazione . altrimenti evitabili se si fosse in possesso di quanto necessario alla cura dei pazienti e se lo Stato si fosse prontamente preparato all’emergenza in tempo utile, considerato che già dal mese di dicembre 2019 apparsero le prime notizie sul Coronavirus proveniente dalla Cina ed il 30 gennaio 2020 l’OMS dichiarava lo stato di allerta internazionale per l’emergenza Coronavirus>.

Ancora a parere del Codacons <Le Autorità competenti potrebbero, nel caso, essere chiamate a rispondere ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. a titolo di responsabilità omissiva per i reati di epidemia colposa (ex combinato disposto degli artt. 438 e 452 c.p.), strage, omicidio colposo plurimo e omissione di soccorso. Infatti lo Stato italiano doveva essere preparato ad anticipare la pandemia già ai sensi della DECISIONE N. 1082/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE che appunto già nel 2013 aveva stabilito “norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, compresa la pianificazione della preparazione e della risposta in relazione a tali attività, allo scopo di coordinare e integrare le politiche nazionali” mirando altresì “a sostenere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per migliorare la prevenzione e il controllo della diffusione di gravi malattie umane oltre le frontiere degli Stati membri e per lottare contro altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, allo scopo di contribuire a un elevato livello di protezione della sanità pubblica nell’Unione. In merito anche il Tar di Napoli, sez. V, con Sentenza 02/12/2013, n. 5469, con riferimento al principio generale di precauzione cui si deve attenere anche lo Stato Italiano facente parte della Comunità Europea che mira ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana in un’ottica di prevenzione del danno ha chiarito che: “Il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente (..)”>.

I cittadini che ritengano di averne titolo possono iscriversi all’azione dell’associazione sul sito internet.

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