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Medie strutture di vendita, nuove regole urbanistiche Delibera approvata all’unanimità a Tursi

Obbligatoria la valutazione di impatto viabilistico. La superficie del parcheggio richiesto deve essere al netto di rampe. Non è consentita la monetizzazione anche parziale dei posti auto. Per i punti vendita alimentari il posteggio deve essere contiguo, per gli altri a non più di 250 metri. Autorizzazione urbanistica e commerciale congiunta

Su proposta degli assessorati all’Urbanistica e al Commercio, il consiglio comunale ha votato oggi all’unanimità nuove regole per le medie superfici di vendita che governeranno nuovi insediamenti, trasferimenti e ampliamenti. L’unico modo stabilito per legge nazionale in adeguamento alle normative europee (a parte alcuni ambiti molto ristretti, quelli dei centri storici) per tentare di governare il commercio della città è propio quello che passa per le regole urbanistiche. L’idea è quella di tutelare il commercio tradizionale, ma anche viabilità e vivibilità dei quartieri cittadini. L’assessore al Commercio Paola Bordilli spiega nel dettaglio la nuova regolamentazione.

Ecco cosa prevede la nuova disciplina urbanistico commerciale

(In nero le variazioni rispetto alla vecchia normativa)

I progetti che prevedono una capacità di parcamento superiore a 50 posti auto devono essere corredati da uno studio di traffico esteso ad un ambito territoriale significativo, che dimostri la capacità della rete infrastrutturale di supportare i carichi di traffico indotti dall’intervento proposto. Nel caso di progetti che prevedono la funzione “Distribuzione al dettaglio” lo studio deve essere prodotto per una capacità uguale o superiore a 10 posti auto

Le operazioni di nuova apertura, trasferimento, ampliamento, concentrazione o accorpamento di attività commerciali comprese nella funzione “distribuzione al dettaglio” devono rispettare le norme dei singoli Ambiti e Distretti del PUC, il Piano Commerciale Comunale e le disposizioni regionali vigenti in materia di commercio in particolare per quanto riguarda i limiti dimensionali, i requisiti e gli standard richiesti, la classificazione merceologica, tipologica e dimensionale, e devono inoltre essere verificate rispetto alla loro localizzazione con le indicazioni del Livello locale del PTCP.

Le attività commerciali con una dotazione di parcheggi uguale o superiore a 10 posti auto devono produrre una verifica di impatto sulla viabilità, attraverso uno studio di traffico esteso ad un ambito territoriale significativo che dimostri la capacità della rete infrastrutturale di supportare i carichi di traffico indotti dall’insediamento proposto.

La superficie minima di aree destinate a parcheggio da reperire ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di commercio, deve garantire almeno un posto auto ogni 28 mq di superficie di parcheggio dovuta.
I parametri relativi ai parcheggi si applicano sull’intera superficie di vendita delle attività con SNV superiore a mq 250 e non è consentita la monetizzazione, anche parziale, dei parcheggi dovuti;

Il computo delle aree comprende la viabilità interna mentre sono sempre escluse le rampe di accesso e di collegamento tra i piani;

È inoltre prescritta una dotazione aggiuntiva minima di 1/10 della superficie di parcheggio dovuta da destinare alla sosta di motocicli e biciclette la cui determinazione deve essere riferita alla dimensione dei parcheggi prescritti fino a mq. 2.000;

Con tali dotazioni si intendono soddisfatte anche le eventuali quantità dovute in base al tipo di intervento edilizio per la S.A. complessiva dell’attività commerciale a condizione che il rapporto S.N.V. / S.A. non risulti inferiore a 0,80 ad esclusione di MSV e GSV di generi alimentari e Centri commerciali per i quali tale rapporto non deve comunque risultare inferiore a 0,60;

Tali dotazioni sono obbligatorie tanto per le nuove attività quanto per quelle derivanti da operazioni di ampliamento, concentrazione, accorpamento o trasferimento fatte salve specifiche disposizioni previste dalla disciplina regionale vigente in materia;

Per le MSV di generi non alimentari da insediare in edifici esistenti, qualora si renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di parcheggi in contiguità con i locali di vendita, è consentita la realizzazione dei parcheggi entro un raggio di 250 m rispetto all’ingresso del locale di vendita ovvero l’utilizzo di posti auto, a titolo gratuito per i clienti, in parcheggi esistenti entro un raggio di 250 m rispetto all’ingresso del locale di vendita, mediante convenzioni/contratti con i soggetti gestori, in tal caso fermo restando che il rapporto tra superficie di parcheggio dovuta e numero di posti auto non può risultare superiore a 28 mq/p.a. L’ubicazione dei parcheggi deve essere chiaramente indicata nel punto vendita;

I parcheggi di pertinenza non sono dovuti esclusivamente nelle zone pedonali e nelle zone con accessibilità riservata ai residenti.

Nel caso l’insediamento commerciale sia correlato all’esecuzione di opere edilizie l’autorizzazione di commercio dovrà intervenire contestualmente al perfezionamento della procedura relativa al titolo abilitativo di carattere urbanistico edilizio.

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